Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità nei motivi di impugnazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli tecnici nel giudizio di legittimità. Quando un atto di impugnazione viene redatto senza rispettare i rigorosi criteri di specificità richiesti dalla legge, il rischio di veder rigettate le proprie istanze senza un esame nel merito è estremamente elevato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questo istituto, sottolineando l’importanza di una critica puntuale e documentata.
Il caso: una contestazione priva di specificità
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente lamentava un presunto difetto di motivazione in merito alla determinazione della pena e alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, l’impugnazione si limitava a una critica astratta, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni espresse dai giudici di secondo grado.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che il motivo di ricorso era affetto da una profonda indeterminatezza. Secondo il dettato normativo, chi propone un ricorso deve indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura. Nel caso di specie, il ricorrente non ha saputo individuare i passaggi logici della sentenza impugnata che riteneva errati, impedendo così alla Corte di esercitare il proprio sindacato.
L’inammissibilità del ricorso e le attenuanti generiche
Un aspetto cruciale della decisione riguarda il merito delle attenuanti. La Corte ha evidenziato come la doglianza del ricorrente fosse non solo generica, ma anche smentita dai fatti: la sentenza di appello aveva già concesso le attenuanti generiche con prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. Questo paradosso evidenzia come l’inammissibilità del ricorso possa derivare anche da una lettura superficiale del provvedimento che si intende impugnare.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla violazione dell’Art. 581 del codice di procedura penale. La norma impone che i motivi di ricorso siano specifici, ovvero che contengano l’indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di prova che rendono la decisione impugnata meritevole di riforma. La genericità dei motivi impedisce al giudice di legittimità di comprendere l’oggetto della doglianza, rendendo l’atto nullo sul piano processuale. Inoltre, la correttezza logica della sentenza di appello ha reso superfluo ogni ulteriore approfondimento.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre ai costi legali, la Corte ha applicato una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto per i casi di ricorsi manifestamente infondati o generici. Questa pronuncia ribadisce che il diritto di difesa deve essere esercitato attraverso atti tecnici rigorosi, poiché la genericità non solo preclude l’esame del merito, ma comporta anche pesanti sanzioni economiche per la parte ricorrente.
Quando un ricorso viene considerato generico?
Un ricorso è generico quando non indica specificamente i punti della sentenza contestati e non espone le ragioni logiche e giuridiche che giustificano la critica al provvedimento.
Quali sono le sanzioni per un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto dell’istanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle ammende.
Si può ricorrere se le attenuanti sono già state concesse?
No, un ricorso che lamenti la mancata concessione di benefici già accordati dal giudice di merito è considerato manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48603 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48603 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il difetto motivazionale in ordine alla determinazione della pena e alla mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolar modo, pag. 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tanto più che nel caso concreto le circostanze attenuanti generiche sono state effettivamente concesse in prevalenza rispetto alla contestata aggravante.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così de iso in Roma, il 12/09/2023 Il RAGIONE_SOCIALE