Inammissibilità del ricorso: la specificità dei motivi è determinante
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli tecnici nel giudizio davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Recentemente, una nuova ordinanza ha chiarito come la mancanza di precisione nell’atto di impugnazione possa portare non solo al rigetto del caso, ma anche a pesanti sanzioni pecuniarie per i ricorrenti.
I requisiti di ammissibilità nell’impugnazione
Nel sistema processuale penale, il diritto di difesa deve essere esercitato rispettando rigorosi criteri formali. Quando si contesta una sentenza di secondo grado, non è sufficiente esprimere un generico dissenso rispetto alla decisione dei giudici. L’atto deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Il caso della genericità dei motivi
Nel provvedimento in esame, i ricorrenti avevano presentato un unico motivo di ricorso deducendo un vizio di motivazione. Tuttavia, la Corte ha rilevato che tale censura era del tutto indeterminata. Non venivano infatti indicati gli elementi logici o giuridici che avrebbero dovuto inficiare la sentenza della Corte d’Appello, rendendo impossibile per i giudici di legittimità esercitare il proprio sindacato.
Inammissibilità del ricorso e correlazione logica
Un principio cardine ribadito dalla giurisprudenza è la necessità di correlazione tra la decisione impugnata e i motivi di ricorso. Se l’atto di impugnazione ignora le argomentazioni poste alla base della sentenza censurata, limitandosi a ripetere tesi già respinte o a formulare critiche astratte, l’inammissibilità del ricorso diventa una conseguenza automatica.
Le sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati
Oltre alla perdita della possibilità di vedere riformata la sentenza, l’inammissibilità comporta oneri economici significativi. La legge prevede infatti la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata determinata in tremila euro per ciascun ricorrente.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sull’applicazione rigorosa dell’Art. 581 del codice di procedura penale. I giudici hanno osservato che la motivazione della sentenza d’appello era logicamente corretta e che il ricorso non aveva saputo individuare rilievi critici puntuali. La mancanza di specificità estrinseca, ovvero il mancato confronto dialettico con le ragioni del provvedimento impugnato, rende l’atto inidoneo a introdurre il giudizio di legittimità. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il ricorso non possa limitarsi a una critica generica, ma debba necessariamente confutare i passaggi argomentativi della decisione precedente.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza sottolinea l’importanza di una redazione tecnica impeccabile degli atti di impugnazione. L’inammissibilità del ricorso non è solo una sanzione procedurale, ma una garanzia di efficienza del sistema giudiziario, volta a evitare che la Suprema Corte venga investita di questioni prive di reale fondamento giuridico o eccessivamente vaghe. Per i cittadini, questo si traduce nella necessità di una difesa tecnica che sappia analizzare profondamente le motivazioni delle sentenze prima di procedere con un ulteriore grado di giudizio, evitando così condanne pecuniarie accessorie e il passaggio in giudicato della condanna.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è generico quando non indica specificamente i punti della sentenza contestati e non offre argomentazioni che confutino direttamente le ragioni espresse dal giudice nel provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra mille e tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa prevede l’Art. 581 c.p.p. riguardo all’impugnazione?
L’articolo stabilisce che l’impugnazione deve contenere l’indicazione specifica dei motivi, con l’enunciazione dei capi della decisione a cui si riferisce e delle ragioni di diritto e di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5088 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5088 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a RAVENNA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di un motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che nel caso di specie deve farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell’atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 – 01);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.