Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sui requisiti formali e sostanziali di un ricorso. Quando un’impugnazione non è specifica e si limita a riproporre argomenti già vagliati, il rischio concreto è quello dell’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna a ulteriori spese. Analizziamo questo caso per comprendere quali errori evitare.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito su diversi punti fondamentali: la sua responsabilità penale, il trattamento sanzionatorio applicato e le circostanze del reato. L’obiettivo era ottenere una riforma della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
I giudici della Suprema Corte, tuttavia, non sono entrati nel merito delle questioni sollevate. Con una breve ma incisiva ordinanza, hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che le ragioni della ricorrente fossero infondate nel merito, ma che il modo in cui sono state presentate era giuridicamente inadeguato per attivare una valutazione da parte della Corte.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice: la conferma definitiva della sentenza impugnata e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità come Vizio Capitale
La Corte ha fondato la sua decisione sull’assenza dei requisiti prescritti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Questo articolo stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto di impugnazione deve contenere un’enunciazione puntuale e specifica dei motivi, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che la sostengono.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il ricorso presentava le seguenti criticità:
1. Doglianze Generiche: Le argomentazioni della difesa sono state definite ‘generiche’, ovvero non sufficientemente dettagliate e specifiche. Invece di contestare punti precisi della motivazione della sentenza d’appello, il ricorso si è limitato a riproporre, in modo quasi identico, le stesse lamentele già presentate e respinte nel grado precedente.
2. Mancanza di Confronto Critico: Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni d’appello. È necessario un ‘confronto critico’ con la sentenza che si impugna, dimostrando perché e dove i giudici di secondo grado hanno sbagliato nell’applicare la legge o nel valutare le prove. Questo confronto mancava del tutto.
3. Legittimità della Motivazione ‘per relationem’: La Corte ha sottolineato che i giudici d’appello avevano legittimamente fatto ricorso alla tecnica della ‘motivazione per relationem’, ossia richiamando le motivazioni della sentenza di primo grado. Il ricorso avrebbe dovuto attaccare specificamente anche la congruità di tale richiamo, cosa che non è avvenuta.
In sostanza, l’appello è stato considerato un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, cosa preclusa in sede di legittimità, piuttosto che un’impugnazione volta a denunciare vizi di legge.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
L’ordinanza in esame è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Dimostra che non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è indispensabile saperle articolare secondo le rigide regole processuali. Un ricorso efficace deve essere specifico, puntuale e critico. La genericità e la mera riproposizione di vecchi argomenti non solo non portano al risultato sperato, ma comportano anche un aggravio di costi. La corretta formulazione di un atto di impugnazione è, dunque, il primo e più importante passo per la tutela dei propri diritti in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 del codice di procedura penale. In particolare, le doglianze erano generiche, esposte in fatto e non contenevano una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘generici’?
Significa che le lamentele erano vaghe e non indicavano in modo specifico e critico gli errori della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni difensive già presentate e disattese nel precedente grado di giudizio.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della decisione?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 95 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 95 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 03/10/1968
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto sia difesa prospetta doglianze generiche, in fatto’ e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, del contenuto e della decisività d questioni che si assumono irrisolte nonché del necessario confronto critico con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, anche attraverso il legittimo ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, le doglianze difensive dell’appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 – 8 sulla responsabilità; pagg. 8 e 9 su generiche e pena);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2023.