Inammissibilità del ricorso: la necessaria specificità dei motivi penali
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli procedurali nel giudizio di legittimità. Quando un’impugnazione non rispetta i rigorosi criteri di forma e sostanza previsti dal codice di procedura penale, la Suprema Corte non può entrare nel merito della questione, limitandosi a una pronuncia di rito che chiude definitivamente il caso.
I fatti e il ricorso in Cassazione
Il caso in esame riguarda una cittadina che ha proposto ricorso avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. La difesa ha articolato l’impugnazione basandosi su due pilastri principali: il presunto vizio di motivazione relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 129 c.p.p. e l’eccessività della pena inflitta nei gradi di merito.
Secondo la prospettazione della ricorrente, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente giustificato il diniego di una declaratoria di proscioglimento immediato, né avrebbero calibrato correttamente la sanzione penale rispetto alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha analizzato la struttura del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno rilevato che le doglianze presentate erano prive dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
In particolare, la Corte ha sottolineato come la motivazione della sentenza impugnata fosse logicamente corretta e coerente. Al contrario, il ricorso non indicava in modo puntuale gli elementi di fatto o di diritto che avrebbero dovuto inficiare tale logica, rendendo impossibile per il giudice di legittimità esercitare il proprio sindacato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di impugnazione. Per evitare l’inammissibilità del ricorso, non è sufficiente lamentare genericamente un’ingiustizia o un difetto di motivazione; è necessario che il ricorrente individui con precisione i passaggi della sentenza impugnata ritenuti errati e spieghi le ragioni logico-giuridiche della critica. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a formulare censure astratte, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni espresse dalla Corte d’Appello. Tale carenza rende il ricorso “non autosufficiente”, impedendo alla Cassazione di identificare i rilievi mossi e di valutare la fondatezza delle lamentele.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, con pesanti conseguenze per la parte privata. Oltre al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce l’importanza di una difesa tecnica estremamente accurata nella fase di redazione dei motivi di ricorso, poiché la genericità delle argomentazioni conduce inevitabilmente alla chiusura del processo senza un esame nel merito delle questioni sollevate.
Cosa comporta l’inammissibilità del ricorso in Cassazione?
L’inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare i motivi del ricorso, rendendo definitiva la sentenza impugnata e comportando solitamente la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Quali sono i requisiti di un ricorso per evitare il rigetto?
Il ricorso deve essere specifico, indicando chiaramente i punti della decisione contestati, gli elementi di prova trascurati e le ragioni giuridiche per cui si ritiene che la sentenza sia errata.
Perché viene applicata la sanzione della Cassa delle Ammende?
La sanzione viene applicata quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, ad esempio per manifesta infondatezza o per la mancanza dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49836 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49836 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di impugnazione con i quali la ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. ed all’eccessività della pena inflitta, sono privi dei requisiti prescrit dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 novembre 2023