Inammissibilità del ricorso per genericità: l’analisi della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione fondamentale: la genericità dei motivi porta dritti verso una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo principio garantisce che il giudizio di legittimità si concentri su questioni giuridiche precise, senza trasformarsi in un riesame del merito dei fatti. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono gli errori da evitare.
Il Caso in Esame: Un Appello Carente di Specificità
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte di Appello di Palermo. Il ricorrente contestava la decisione di secondo grado lamentando un vizio di motivazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato problematico non per il merito delle argomentazioni, ma per il modo in cui sono state presentate.
La Suprema Corte ha subito rilevato come il ricorso fosse privo degli elementi essenziali richiesti dalla legge, in particolare dall’art. 581 del codice di procedura penale. Invece di confrontarsi in modo critico e puntuale con le argomentazioni logiche e congrue della Corte d’Appello, il ricorrente si è limitato a formulare una censura generica, senza indicare gli elementi specifici che ne costituivano il fondamento. Questo ha impedito al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
La Decisione della Suprema Corte e l’Inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’impugnazione non è una semplice manifestazione di dissenso, ma deve essere una “critica argomentata” del provvedimento che si contesta. Tale critica si concretizza attraverso la presentazione di motivi specifici, che indichino chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza diretta e onerosa della mancata osservanza delle regole processuali.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Deve Essere Specifico?
La Corte ha ribadito che il contenuto essenziale di un atto di impugnazione è il “confronto puntuale” con le argomentazioni del provvedimento impugnato. Non è sufficiente esprimere un generico disaccordo. È necessario, invece, indicare con precisione:
1. Le ragioni di diritto: le norme che si ritengono violate e il modo in cui la sentenza le ha interpretate erroneamente.
2. Gli elementi di fatto: i fatti specifici che, secondo il ricorrente, sono stati travisati o non considerati e che fondano il dissenso.
Citando un precedente (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013), i giudici hanno sottolineato che solo attraverso questa specificità l’impugnazione assolve alla sua funzione tipica, consentendo al giudice superiore di valutare la fondatezza delle critiche. Un ricorso vago e indeterminato, al contrario, non permette questo esercizio e risulta, pertanto, processualmente inutile.
Le Conclusioni: Guida Pratica per Evitare l’Inammissibilità del Ricorso
Questa ordinanza offre un monito importante per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, è indispensabile che l’atto sia redatto con la massima cura e precisione. Ogni doglianza deve essere supportata da un’analisi critica della decisione impugnata, evidenziando passo dopo passo i presunti errori del giudice precedente. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a formulare critiche generiche equivale a presentare un atto inefficace, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre alla condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie. La specificità non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non indicava in modo specifico gli elementi e le ragioni di diritto e di fatto a sostegno della censura, mancando di un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono i requisiti essenziali per un atto di impugnazione valido?
Un atto di impugnazione, per essere valido, deve contenere una critica argomentata del provvedimento che si contesta. Deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, realizzando un confronto puntuale e dettagliato con le motivazioni della decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46114 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 11/08/1991
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATI-0 E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione posta a base del decisum della sentenza impugnata, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall’ art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di congrue e non illogiche argomentazioni con cui la Corte ha disatteso le doglianze prospettate con l’atto di appello (si vedano in particolare le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, in proposito va ricordato che «la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.