Inammissibilità del ricorso: quando la genericità blocca la Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli principali nel giudizio di legittimità, specialmente quando i motivi presentati risultano privi di specificità. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ribadito che non è sufficiente impugnare una sentenza, ma è necessario confrontarsi analiticamente con le motivazioni espresse dai giudici di merito. La mancanza di un dialogo critico con la decisione impugnata rende l’atto nullo ai fini del giudizio.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, il fatto era stato inquadrato nella fattispecie della lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato aveva proposto ricorso sostenendo che la qualificazione giuridica corretta non fosse stata applicata nel primo grado di giudizio, cercando così di ottenere una revisione della pena. Tuttavia, tale doglianza si è scontrata con la realtà documentale del processo, che smentiva categoricamente la tesi difensiva.
La decisione della Corte
La settima sezione penale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno osservato che l’impugnazione non teneva conto di quanto già accertato e motivato dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti chiarito che il giudice di prime cure aveva già correttamente qualificato il fatto come di lieve entità, applicando di conseguenza un trattamento sanzionatorio ridotto. Tale circostanza emergeva chiaramente sia dalla determinazione della pena sia dal dispositivo della sentenza, dove il quinto comma era menzionato espressamente.
Inammissibilità del ricorso e genericità dei motivi
Il punto centrale della pronuncia riguarda la natura dei motivi di ricorso. Quando un atto di impugnazione si limita a riproporre doglianze senza confutare i passaggi logici della sentenza impugnata, incorre nel vizio di genericità. La Cassazione non può riesaminare il merito della vicenda, ma deve verificare la legittimità della decisione precedente. Se il ricorrente non indica con precisione l’errore di diritto o la mancanza logica della sentenza di appello, il ricorso viene rigettato senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata era dotata di una motivazione specifica e adeguata. Il ricorrente non ha saputo instaurare un reale dialogo critico con tale motivazione, limitandosi a sostenere una tesi smentita dai documenti processuali, come il verbale di arresto e il dispositivo di condanna. La Corte ha inoltre rilevato che non sussisteva alcuna assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando così la condanna pecuniaria aggiuntiva in favore della Cassa delle Ammende.
Le conclusioni
La decisione conferma che la precisione tecnica è fondamentale nel ricorso per Cassazione. L’inammissibilità del ricorso non comporta solo il rigetto delle istanze difensive, ma espone la parte a costi aggiuntivi significativi, come il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende. È essenziale che ogni motivo di ricorso sia strettamente correlato alle ragioni espresse nella sentenza di appello per superare il vaglio di ammissibilità e ottenere un esame nel merito.
Cosa rende un ricorso inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre tesi già smentite o non pertinenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa prevede l’articolo 73 comma 5 del d.P.R. 309/1990?
Questa norma disciplina i casi di lieve entità nel traffico di stupefacenti, prevedendo pene ridotte rispetto alle fattispecie ordinarie in base a mezzi, modalità e circostanze del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7465 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7465 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (CUI: 04775XY) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
n. 51NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile per genericità.
La sentenza impugnata ha dato atto, con specifica ed adeguata motivazione con la quale il ricorso non si confronta, che la pronuncia di primo grado, diversamente da quanto sostenuto dall’imputato avesse già qualificato il fatto, accertato in forza di verbale di arresto, ai dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente trattamento sanzionatorio, come risulta dalla determinazione della pena e dal dispositivo di sentenza in cui è menzionat espressamente il quinto comma.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1 gennaio 2026 La Consigliera COGNOME ensora COGNOME
Il P COGNOME d nte