Inammissibilità del Ricorso: la Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
L’inammissibilità del ricorso è una delle questioni procedurali più rilevanti nel nostro sistema giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 26050 del 2024) ribadisce un principio fondamentale: per impugnare efficacemente una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti. Un ricorso basato su motivi generici o sulla semplice ripetizione di argomenti già respinti è destinato a fallire prima ancora di essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso: un’Impugnazione senza Correlazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato tre motivi di ricorso per Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente rilevato una carenza fondamentale nell’atto di impugnazione: la sua totale genericità.
Invece di contestare punto per punto le argomentazioni della sentenza di secondo grado, il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Mancava, in sostanza, quella “correlazione” necessaria tra le motivazioni della decisione impugnata e le critiche mosse con il ricorso.
L’Inammissibilità del Ricorso secondo la Cassazione
La Corte ha applicato con rigore l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sancisce l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati o non specifici. La specificità, chiariscono i giudici, non è un mero formalismo. Essa è essenziale per consentire alla Corte di comprendere esattamente quali parti della sentenza precedente sono contestate e perché.
Un ricorso è considerato generico quando:
1. È meramente reiterativo: Si limita a copiare e incollare le argomentazioni già presentate e respinte in appello.
2. Manca di correlazione: Non si confronta direttamente con la motivazione della sentenza impugnata, ignorandone le argomentazioni e proponendo tesi astratte.
In questo caso, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse motivato in modo corretto e approfondito sia sulla responsabilità dell’imputato sia sull’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Quest’ultima, in particolare, era stata negata a fronte di un danno stimato in oltre 1.000 euro, una cifra ritenuta non compatibile con l’attenuante.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno ritenuto che l’appello mancasse di specificità. La decisione della Corte d’Appello era stata chiara nel respingere le tesi difensive, ma il ricorso per Cassazione non ha affrontato queste specifiche ragioni di rigetto. L’atto di impugnazione si è rivelato un esercizio sterile, incapace di scalfire la logica e la coerenza della sentenza di secondo grado. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso, senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per Cassazione richiede uno studio analitico della sentenza impugnata e la formulazione di critiche mirate, specifiche e pertinenti. Non è sufficiente riproporre vecchie difese nella speranza di un risultato diverso. L’esito di un approccio superficiale è prevedibile: la dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. In definitiva, un ricorso generico non solo è inutile, ma è anche costoso.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità dei motivi?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando i motivi proposti non si confrontano specificamente con le ragioni della decisione impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice precedente, mancando così la necessaria correlazione critica.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘meramente reiterativi’?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso sono una semplice ripetizione di quelle già discusse e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio (in questo caso, dalla Corte d’Appello), senza aggiungere nuovi e specifici elementi di critica alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26050 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26050 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che tutti tre i motivi di ricorso siano generici e meramente reiterativi perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
osservato, in particolare, la Corte d’appello ha correttamente motivato, anche richiamando il contenuto della decisione di primo grado sia in relazione alla affermazione di responsabilità (pg.3) escludendo ipotesi alternative, che sull’esclusione della particolare tenuità, tanto del fatto (complessivamente valutato, tale da non escludere la punibilità, pg.3) che del danno (che, complessivamente stimato in oltre C 1.000,00 dal perito assicurativo, esula dal perimetro della attenuante, pg.4);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
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