Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41641 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41641 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MONTAGNANA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITI -0
Letto il ricorso di COGNOME NOME e NOME;
ritenuto che i motivi di ricorso sono privi di specificità poiché ripropon9s’genericamente stesse censure in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito con cor argomenti giuridici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 5 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che deve essere ribadito che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequa le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è esattamente osservato che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della crit argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si real attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitut indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di d degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente