Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione non Riesamina il Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio della Corte di Cassazione, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Quando un ricorso si concentra su una rivalutazione dei fatti già esaminati, piuttosto che su vizi di legge, il risultato è l’inammissibilità del ricorso stesso. Questo caso riguarda un condannato che, dopo il rigetto delle sue richieste di misure alternative alla detenzione, ha tentato di ottenere una nuova valutazione dalla Suprema Corte, senza successo.
I Fatti: la Richiesta di Misure Alternative
Un soggetto, condannato in via definitiva, presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare. Queste misure, alternative al carcere, sono concesse solo se il giudice ritiene che il condannato non commetterà altri reati e che il percorso esterno alla prigione possa favorire il suo reinserimento sociale.
La Decisione del Tribunale di Sorveglianza
Il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha respinto le richieste del condannato. La decisione era basata su una valutazione negativa della sua personalità e del suo percorso di vita. In particolare, i giudici hanno evidenziato:
* I numerosi precedenti penali.
* La persistente pericolosità sociale del soggetto.
* Un’alta probabilità di ricaduta nel reato.
Sulla base di questi elementi, il Tribunale ha concluso di non poter formulare una prognosi favorevole circa la non recidivanza e l’affidabilità del condannato, elementi indispensabili per la concessione delle misure alternative.
L’Inammissibilità del Ricorso e le Motivazioni della Cassazione
Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, lamentando una presunta violazione di legge e vizi di motivazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La motivazione della Cassazione è netta: il ricorrente non ha evidenziato reali errori di diritto o illogicità manifeste nel ragionamento del giudice precedente. Al contrario, ha tentato di sollecitare una nuova e diversa valutazione degli stessi elementi di merito già esaminati dal Tribunale di Sorveglianza.
La Corte ha specificato che il proprio ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma è un giudizio di legittimità. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della decisione impugnata sia logica e coerente. Poiché la motivazione del Tribunale di Sorveglianza era adeguata e non illogica, e il ricorso chiedeva un inammissibile riesame dei fatti, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’infondatezza manifesta.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza rafforza un principio cardine della procedura penale: chi si rivolge alla Corte di Cassazione deve contestare vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge o evidenti difetti logici nella motivazione) e non può sperare in una semplice riconsiderazione delle prove e dei fatti. La decisione del Tribunale di Sorveglianza, se adeguatamente motivata sulla base della pericolosità del soggetto e dei suoi precedenti, è difficilmente attaccabile in sede di legittimità. Per il ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a causa della sua colpa nell’aver promosso un ricorso privo dei requisiti di legge.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure mosse dal ricorrente non riguardavano violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma sollecitavano un nuovo esame dei fatti e delle valutazioni di merito, attività che non rientra nelle competenze del giudizio di legittimità proprio della Cassazione.
Quali erano le ragioni del Tribunale di Sorveglianza per negare le misure alternative?
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato le misure alternative in base ai numerosi precedenti penali del condannato, alla sua persistente pericolosità sociale e all’elevata probabilità di ricaduta nel reato, elementi che impedivano di formulare una prognosi favorevole sulla sua affidabilità esterna.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in quanto la presentazione del ricorso è stata ritenuta colpevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33441 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33441 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZZARINO il 26/09/1975
avverso l’ordinanza del 23/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato;
Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Messina, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza e di affidabilità esterna nei confronti del condannato in ragione dei suoi numerosi precedenti penali, della sua persistente pericolosità sociale e della probabilità di ricaduta nel reato;
Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere le sue richieste di misure alternative alla detenzione;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.