Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11658 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11658 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato in GERMANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d’appello di L’Aquila dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che, in presenza di una doppia decisione conforme dei giudici di merito, l’unico motivo proposto da NOME si caratterizza per genericità ed aspecificità, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, sicchØ la censura si risolve nella proposta di una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), in presenza tra l’altro di motivi del tutto reiterativi che non si confrontano con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 3 e seg. con specifica risposta ad ogni deduzione difensiva e chiara ricostruzione della condotta posta in essere dai ricorrenti, che non hanno negato la loro presenza sui luoghi, la consegna di una carta e la riscontrata anomalia delle tre operazioni senza causa, il ruolo attivo agli stessi riferibile, anche attesi i diversi momenti della condotta posta in essere, per come emersa dalle diverse telecamere interessate dalle video riprese, con articolazione di una corposa prova logica del tutto esente da aporie e basata su argomentazioni non manifestamente illogiche o contraddittorie)
che, quanto al ricorso di COGNOME NOMEnon può essere dedotta la violazione di legge con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen. così come articolata al punto 1 del ricorso ( Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01);
rilevato che, comunque, non ricorre il lamentato vizio della motivazione quanto alla affermazione di responsabilità a carico del ricorrente a titolo di concorso; che le argomentazioni proposte in questa sede si caratterizzano in quanto reiterative in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono a
prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, COGNOME, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, COGNOME, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME NOME, Rv. 277710 -01);
che , invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la portata degli elementi probatori acquisiti, particolarmente significativi ed univoci in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente, in assenza di qualsiasi travisamento (vedi le considerazioni esposte anche quanto al concorrente NOME quanto alla specifica e logica ricostruzione posta in essere dalla Corte di appello, con richiamo ad una serie di dati inequivoci, sulla base di elementi concreti e di una corposa prova logica pag. 7 e seg.);
considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità imputata sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
rilevato , pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente