Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22407 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22407 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a MADDALONI il 29/01/1963
NOMECOGNOMENOME COGNOME nato a MADDALONI il 10/04/1976
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e le memorie sopravvenute;
rilevato che il primo motivo e il secondo motivo dell’impugnazione di COGNOME COGNOME (con cui si contesta, rispettivamente, l’affermazione di responsabilità e la configurabilità dell’aggravante dello stato di bisogno), non sono consentiti in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), tanto più quando la sentenza impugnata abbia correttamente e puntualmente risolto le questioni oggi reiterate con il ricorso;
considerato che il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui lamenta la mancata risposta alle deduzioni difensive, in quanto anche essa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.
rilevato che il primo e il secondo motivo dell’impugnazione di COGNOME (con cui si contesta, rispettivamente, l’affermazione di responsabilità e la configurabilità dell’aggravante dello stato di bisogno), è inammissibile perché propone una ricostruzione del fatto alternativa a quella dei giudici di merito e censura la valutazione dei contenuti delle testimonianze, là dove è inammissibile ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni; precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione; in q,COGNOME, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01);
considerato che da quanto esposto emerge anche la manifesta infondatezza del terzo motivo d’impugnazione, con il quale si eccepisce la prescrizione sul
presupposto dell’esclusione dell’aggravante dello stato di bisogno;
Considerato che il quarto, il quinto e il sesto motivo d’impugnazione, con cui si censura il vizio di omessa motivazione in ordine alle circostanze attenuanti, alla
riduzione della pena e alla sospensione condizionale penale sono manifestamente infondati, atteso che la corte di appello ha puntualmente risposto alla pagina 8.
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.