Inammissibilità del ricorso e obbligo di specificità dei motivi
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli principali nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso riguardante la presunta violazione dell’obbligo di proscioglimento immediato, ribadendo principi fondamentali sulla struttura delle impugnazioni.
Il caso e la richiesta di proscioglimento
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa sosteneva che i giudici di secondo grado avessero omesso di motivare correttamente sulla sussistenza di ragioni per il proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Tale norma impone al giudice di dichiarare immediatamente l’estinzione del reato o l’insussistenza del fatto in ogni stato e grado del processo.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno analizzato attentamente l’atto di impugnazione, rilevando una carenza strutturale insanabile. Il ricorso, infatti, si limitava a una censura generica, senza indicare puntualmente quali fossero le emergenze di fatto o le ragioni di diritto che avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa da quella impugnata.
Inammissibilità del ricorso per genericità
La giurisprudenza è costante nel ritenere che il ricorso per cassazione non possa limitarsi a una critica astratta. È necessario che il ricorrente specifichi i punti della decisione ritenuti errati e fornisca elementi concreti a supporto della propria tesi. Nel caso di specie, la mancanza di tale specificità ha portato inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le conseguenze di un ricorso non adeguatamente strutturato sono pesanti non solo sotto il profilo giuridico, ma anche economico. L’ordinamento prevede infatti sanzioni pecuniarie per chi impegna la macchina giudiziaria con atti privi di fondamento normativo o fattuale.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla constatazione che il ricorso fosse privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e delle emergenze in fatto necessarie per giustificare un proscioglimento. La semplice invocazione dell’articolo 129 c.p.p. non è sufficiente se non accompagnata da una dimostrazione logica della sua applicabilità al caso concreto. La carenza di motivazione lamentata dal ricorrente è stata quindi considerata inesistente, in quanto l’atto di impugnazione stesso non offriva spunti critici idonei a scalfire la sentenza di appello.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che l’accesso al giudizio di legittimità richiede un elevato grado di tecnicismo. L’inammissibilità del ricorso è la sanzione prevista per le impugnazioni che non rispettano i canoni di specificità richiesti dal codice. Oltre al rigetto nel merito, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende, confermando il rigore della Corte verso i ricorsi manifestamente infondati.
Cosa comporta l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
L’inammissibilità impedisce l’esame dei motivi nel merito e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Quando è obbligatorio il proscioglimento immediato?
Ai sensi dell’art. 129 c.p.p., il giudice deve dichiarare il proscioglimento in ogni stato e grado del processo se riconosce che il fatto non sussiste, non costituisce reato o il reato è estinto.
Perché un ricorso può essere considerato generico?
Un ricorso è generico quando non indica in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che giustificano la critica alla sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1752 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1752 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORTESE NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su una censura- legata ad un asserit difetto di motivazione e correlata violazione di legge quanto alla possibile sussistenza di rag oiosciogiirnento ai sensi dell’art 129 cod. proc. pen.- priva della puntuale enunciazione de : .ugidni di diritto e delle emergenze in fatto che la giustificano;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c ven
ricorse e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese pi-oce.ssiJaii e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 19 dicembre 2022.