Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione non entra nel merito
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare un concetto fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità e le cause di inammissibilità del ricorso. Spesso si ritiene erroneamente che la Cassazione rappresenti un ‘terzo grado’ di giudizio, un’ulteriore occasione per ridiscutere i fatti e le prove. Come vedremo, non è affatto così. Il caso in esame riguarda un ricorso contro una sentenza di condanna per appropriazione indebita, dichiarato inammissibile proprio perché mirava a un riesame del merito, vietato in questa sede.
I Fatti del Caso
L’imputata, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma, decideva di presentare ricorso per cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali. In primo luogo, si lamentava una presunta violazione dell’articolo 192 del codice di procedura penale, che disciplina la valutazione della prova. In secondo luogo, si contestava la motivazione della sentenza d’appello, ritenuta carente, contraddittoria e illogica, in particolare riguardo alla valutazione delle fonti di prova e alla ricostruzione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza della ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, di natura puramente procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano ammissibili in sede di legittimità. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Confini invalicabili del Giudizio di Legittimità
Le motivazioni dell’ordinanza sono estremamente chiare e didattiche. La Corte ribadisce un principio consolidato, citando anche importanti sentenze delle Sezioni Unite: il giudizio di Cassazione non serve a rivalutare i fatti. Il ricorrente non può chiedere alla Suprema Corte di sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Nello specifico, la Corte ha osservato che:
1. Non si può mascherare un vizio di merito come violazione di legge: Il primo motivo, pur invocando la violazione dell’art. 192 c.p.p., in realtà mirava a contestare come il giudice di merito avesse interpretato le prove. Questo tipo di doglianza, se non evidenzia un errore palese e macroscopico nell’applicazione delle regole probatorie, si traduce in una richiesta di nuova valutazione del fatto, che è inammissibile.
2. La critica alla motivazione non può basarsi su un’interpretazione alternativa: Il secondo motivo, che denunciava la carenza e l’illogicità della motivazione, si basava su un ‘diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova’. La Cassazione ha ricordato che il suo compito è solo quello di verificare la tenuta logica del ragionamento del giudice di merito, non di confrontarlo con altri possibili modelli di ragionamento. Se la motivazione della sentenza impugnata è coerente, priva di palesi contraddizioni e logicamente solida, essa supera il vaglio di legittimità, anche se l’imputato propone una ricostruzione alternativa dei fatti.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse adeguatamente spiegato le ragioni della condanna, identificando gli elementi strutturali del reato contestato (l’illegittima appropriazione di somme di denaro) con argomentazioni giuridiche corrette e prive di vizi logici.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione. È fondamentale comprendere che questo strumento non offre una terza possibilità di discutere i fatti. Il ricorso deve essere redatto con estremo rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente sulla denuncia di errori di diritto (es. l’errata interpretazione o applicazione di una norma) o su vizi di motivazione che siano manifestamente illogici o contraddittori, e non sulla semplice non condivisione della valutazione operata dal giudice. Tentare di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare veri errori di diritto o vizi logici della motivazione, mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dell’attendibilità delle fonti, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa può valutare la Corte di Cassazione in un ricorso?
La Corte di Cassazione può valutare esclusivamente la corretta applicazione delle norme di legge (errori di diritto) e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può riesaminare i fatti del processo o sostituire il proprio giudizio su di essi a quello dei giudici di merito.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2220 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2220 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a FERENTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marocco NOME
Considerato che il primo motivo si risolve in una non consentita deduzione di violazione di legge (art.192 c.p.p.) con cumulativa -e pertanto non consentita- deduzione di tutti vizi di motivazione (cfr. su entrambi gli aspetti Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 Imp Filardo, Rv. 280027 – 04, in particolare massimata in relazione al primo profilo);
Ritenuto che il motivo del ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di attendibilità delle fo prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
osservato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato ragioni del suo convincimento, in particolare a pag. 4, ove specifica la sussistenza degli elementi strutturali del reato contestato in relazione alla condotta di illegit appropriazione di somme di denaro, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende
Roma 12/12/23
Il constiliere est.
NOME