Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21679 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21679 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SIENA il 12/06/1951
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale COGNOME NOME era stato condannato per i reati di bancaro
fraudolenta per operazioni dolose e bancarotta documentale semplice;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori;
– che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, avendo il ricorrente artico censure che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito del
valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzion fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/
Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (S
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che, nel caso di
travisamento della prova, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal g di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano; che il vi
circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposi ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra
valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/200
COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605); che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027), limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superat ricorrendo al motivo dell’inosservanza delle norme processuali, in difetto di un’espressa sanzio di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente