Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41626 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41626 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso sono privi di specificità poiché ripropone generi stesse censure in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice di merit argomenti giuridici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente del comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a dell’impugnazione;
che deve essere ribadito che, secondo il consolidato e condivisibile orien legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pe le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per con argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti esattamente osservato che la funzione tipica dell’impugnazione è quella de argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sor richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, in indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragio degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedim dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente