Inammissibilità del ricorso in Cassazione: i rischi della genericità
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli nel giudizio di legittimità, specialmente quando le doglianze difensive mancano di specificità e rigore tecnico. La recente ordinanza della Suprema Corte sottolinea come la contestazione vaga di una sentenza non sia sufficiente per accedere all’esame di merito.
I fatti di causa
Il caso trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. La parte ricorrente aveva sollevato diverse critiche riguardanti una presunta violazione di legge, la carenza di motivazione in merito a possibili cause di non punibilità e l’eccessività della pena inflitta. Tuttavia, tali contestazioni sono state formulate in modo aspecifico, senza fornire alla Corte gli strumenti giuridici necessari per una valutazione puntuale.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso, rilevando che i motivi prospettati erano diretti a contestare violazioni non meglio precisate. La Corte ha chiarito che non è consentito, in sede di legittimità, proporre censure prive di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. In sostanza, il ricorso non può limitarsi a una critica generica, ma deve attaccare specifici passaggi logico-giuridici della sentenza di secondo grado.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Essendo un giudizio di legittimità e non di merito, esso richiede che il ricorrente indichi con precisione quale norma sia stata violata e in che modo il vizio di motivazione influisca sulla tenuta della decisione. Nel caso di specie, la mancanza di riferimenti congrui alla motivazione dell’atto impugnato e la genericità sulla qualificazione del fatto hanno reso impossibile l’esame delle doglianze. Inoltre, la mancata specificazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. ha ulteriormente confermato l’inadeguatezza del ricorso.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha prodotto effetti severi per la parte istante. Oltre al rigetto definitivo delle istanze, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di una difesa tecnica estremamente precisa, capace di tradurre le lamentele del cliente in rigorose eccezioni di diritto, evitando ricorsi meramente esplorativi o ripetitivi.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, non indicano chiaramente le norme violate o non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la condanna alla Cassa delle ammende?
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto a pagare una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i seimila euro, a favore di questo ente ministeriale.
Si possono contestare i fatti in Cassazione?
No, la Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove, ma può solo verificare se il giudice di merito ha applicato correttamente la legge e motivato logicamente la decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46981 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46981 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
!etto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, diretti a contestar non meglio precisata violazione di legge, la carenza di motivazione in relazione alla presenza di eventuali cause di non punibilità ex art 129 cpo, la tenuta della motivazione spesa sulla pen comunque eccessiva, e una non corretta qualificazione del fatto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto privi della puntuale enunciazione deve regioni di diritto giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impudnato;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P,Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore delia Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.