Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più significativi nel panorama della procedura penale. Non si tratta di una bocciatura nel merito delle questioni sollevate, ma di un filtro di legalità che impedisce alla Suprema Corte di esaminare impugnazioni prive dei requisiti minimi previsti dalla legge. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare i criteri che guidano questa decisione e le sue severe conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. I giudici di secondo grado avevano confermato la valutazione sulla pericolosità sociale del soggetto, pur riducendo il periodo di applicazione di una misura di sicurezza. Inoltre, avevano escluso la possibilità di concedere una pena sostitutiva, basando tale diniego su una prognosi negativa riguardo la capacità dell’imputato di adempiere in futuro alle relative prescrizioni. Insoddisfatto della decisione, l’imputato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando vizi nella motivazione e violazioni di norme processuali.
La Valutazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, investita della questione, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente erano manifestamente infondati. Secondo gli Ermellini, la motivazione della sentenza impugnata era non solo esistente, ma anche caratterizzata da una logica lineare e coerente, oltre che da un’analisi esauriente degli elementi processuali. Le presunte violazioni di legge, inoltre, erano palesemente smentite dagli atti del processo.
La Suprema Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nel valutare la pericolosità sociale e nell’escludere la pena sostitutiva sulla base di una prognosi negativa, fornendo una giustificazione adeguata e priva di vizi logici. Di fronte a una motivazione così solida, il ricorso si è rivelato un tentativo infruttuoso di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, un ruolo che non compete alla Corte di Cassazione.
Le Conseguenze Economiche Previste dall’Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma significativa, pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Suprema Corte sono chiare e si fondano su principi consolidati della procedura penale. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le censure mosse alla sentenza di secondo grado erano generiche e manifestamente infondate. La Corte di Cassazione ha ribadito il suo ruolo di giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione del provvedimento impugnato. Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta immune da vizi: era completa, logica e fondata su un’attenta disamina degli atti. La valutazione sulla pericolosità sociale e sulla prognosi negativa per la pena sostitutiva rientrava pienamente nei poteri del giudice di merito, che li aveva esercitati in modo corretto e giustificato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: adire la Corte di Cassazione richiede motivi di ricorso solidi, specifici e pertinenti a vizi di legittimità. Un’impugnazione basata su una semplice riproposizione delle proprie tesi o su una critica generica della valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito è destinata all’inammissibilità. Le implicazioni pratiche sono rilevanti: la presentazione di un ricorso infondato non solo non produce alcun risultato utile per il ricorrente, ma comporta anche l’addebito di significative sanzioni economiche. Ciò serve a preservare la funzione nomofilattica della Cassazione e a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, scoraggiando impugnazioni meramente dilatorie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono manifestamente infondati, ovvero privi di logica, contraddittori o palesemente smentiti dagli atti processuali, impedendo un esame nel merito.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché è stata negata l’applicazione di una pena sostitutiva?
L’applicazione di una pena sostitutiva è stata esclusa a causa della prognosi negativa sul futuro adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputato, valutazione ritenuta logica e ben motivata dalla Corte d’Appello e confermata in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24635 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24635 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a ROMA il 29/01/1987
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto, in parte, meramente riproduttivi di profili di censu
adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen
acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (in relazione alla eccessività dell pena, al bilanciamento delle circostanze, alla sussistenza della recidiva), in parte dedotti pe
prima volta in sede di legittimità (in riferimento alla censura, dedotta in relazione al solo gi di bilanciamento, relativa all’intensità del dolo), in parte formulati del tutto genericamen
relazione alla richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche);
rilevato che non superano il vaglio di ammissibilità nemmeno le censure relative alla mancata revoca della misura di sicurezza e alla mancata applicazione di una misura sostitutiva,
perché afferenti a asserita palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedime impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, nonché a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali (v. pag. 4 sentenza impugnata: la Corte di appello ha ridotto il period applicazione della misura di sicurezza, ritenendo comunque sussistente la pericolosità sociale dell’imputato, e ha escluso l’applicazione di una pena sostituiva in ragione della progno negativa sul futuro adempimento delle prescrizioni ad essa relative);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 giugno 2025.