Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli più critici nel giudizio di legittimità. Quando un’impugnazione non rispetta i criteri di specificità richiesti dalla legge, la Suprema Corte non entra nel merito della vicenda, limitandosi a rigettare l’istanza con pesanti conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Sezione Settima Penale mette in luce l’importanza di una difesa tecnica precisa e puntuale.
Analisi del caso e inammissibilità del ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello. L’imputato, attraverso il proprio legale, aveva dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della propria responsabilità penale. Tuttavia, l’analisi dei giudici di legittimità ha evidenziato una carenza strutturale nell’atto di impugnazione.
Il ricorso è stato giudicato generico per indeterminatezza. In particolare, la difesa non ha saputo indicare gli elementi specifici alla base della censura formulata. Quando le doglianze sono circoscritte esclusivamente al trattamento sanzionatorio senza offrire rilievi critici precisi, il giudice dell’impugnazione si trova nell’impossibilità di esercitare il proprio sindacato.
Il rispetto dell’articolo 581 c.p.p.
La normativa vigente impone che il ricorso contenga l’indicazione specifica dei motivi, con l’enunciazione dei rilievi di fatto e di diritto. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza di secondo grado era già stata ritenuta esente da vizi logici e giuridici. Di fronte a un provvedimento ben argomentato, un ricorso che si limita a contestazioni vaghe non può che andare incontro a una dichiarazione di inammissibilità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul mancato rispetto dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale. I giudici hanno rilevato che l’unico motivo di ricorso era privo di quella specificità necessaria a consentire il controllo di legittimità. La genericità dei motivi impedisce alla Corte di individuare i punti della decisione effettivamente contestati e le ragioni giuridiche della censura. Inoltre, la Corte ha sottolineato che, a fronte di una sentenza d’appello congruamente motivata, il ricorrente ha l’onere di contrapporre argomentazioni altrettanto specifiche, non potendo limitarsi a una mera riproposizione di questioni già risolte o a critiche astratte.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dal collegio giudicante hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale esito non è privo di sanzioni: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede un rigore tecnico assoluto. La presentazione di ricorsi esplorativi o scarsamente motivati non solo è inefficace ai fini della revisione della condanna, ma espone la parte a costi accessori significativi, confermando la natura deflattiva delle sanzioni pecuniarie previste per le impugnazioni manifestamente infondate.
Cosa comporta la presentazione di un ricorso generico in Cassazione?
Un ricorso privo di specificità viene dichiarato inammissibile, impedendo l’esame del merito e comportando la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione alla Cassa delle ammende.
Quali sono i requisiti minimi per un ricorso penale valido?
Secondo l’articolo 581 del codice di procedura penale, il ricorso deve indicare chiaramente i motivi, gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda e le richieste specifiche.
È possibile contestare solo la pena inflitta in Cassazione?
Sì, ma le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere motivate in modo preciso, evidenziando errori logici o giuridici commessi dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51513 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51513 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ADRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è generico per indeterminatezza poiché è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. p pen. in quanto a fronte di una motivazione esente da vizi logici e giuridici – rispetto a doglian peraltro, circoscritte al trattamento sanzionatorio – non indica gli elementi che sono alla b della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente