Inammissibilità del Ricorso: Quando la Genericità Costa Cara
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sulla necessità di specificità e concretezza nella redazione degli atti di impugnazione. Affrontando un caso di inammissibilità del ricorso, i giudici di legittimità ribadiscono un principio fondamentale del diritto processuale penale: le critiche generiche e non circostanziate a una sentenza non possono trovare accoglimento, portando a conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Caso in Esame: Un Appello Contro la Decisione della Corte Territoriale
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte di Appello di Palermo. Il fulcro del ricorso verteva, tra le altre cose, sulla critica al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse valutato adeguatamente le deduzioni presentate a favore dell’imputato.
Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha tentato di portare all’attenzione della Suprema Corte la presunta illogicità e insufficienza della motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano negato il beneficio.
La Decisione della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero se le attenuanti generiche fossero dovute o meno), ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una sanzione pecuniaria che consegue automaticamente alla dichiarazione di inammissibilità per colpa del ricorrente.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione netta del contenuto del ricorso. I motivi presentati sono stati giudicati ‘del tutto generici e aspecifici’. Secondo i giudici supremi, il ricorrente si è limitato a contestare in modo vago la decisione impugnata, senza contrapporre argomentazioni specifiche e puntuali in grado di minare la coerenza logica della motivazione della Corte d’Appello.
La sentenza di secondo grado, al contrario, è stata ritenuta ‘sorretta da sufficiente e non illogica motivazione’ e basata su un ‘adeguato esame delle deduzioni difensive’. In sostanza, la Cassazione ha ritenuto che i giudici d’appello avessero già considerato e risposto adeguatamente ai punti sollevati dalla difesa, e che il ricorso non facesse altro che riproporre le stesse questioni senza introdurre elementi di critica validi per un giudizio di legittimità. Il ricorso, quindi, non superava il vaglio di ammissibilità perché non era in grado di far emergere un vizio concreto nella sentenza impugnata.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Motivi di Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere l’intero merito della vicenda. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo motivo, i motivi di ricorso devono essere specifici, indicando con precisione le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Un ricorso che si limiti a una critica generica e astratta della decisione, senza confrontarsi analiticamente con la sua motivazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando contrasta la sentenza impugnata in termini del tutto generici e aspecifici, senza riuscire a scalfire la sufficienza e la logicità della motivazione del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché la critica al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata respinta?
La critica è stata respinta non nel merito, ma perché formulata in modo generico. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la valutazione della Corte d’Appello sul punto fosse sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica, e che avesse già adeguatamente esaminato le argomentazioni della difesa, rendendo il ricorso su questo punto non censurabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5559 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
GLYPH
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sen epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta in termini del tutto aspecifici la sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento delle generiche q per contro la relativa valutazione appare sorretta da sufficiente e non illogica motiva adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.