Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello in Cassazione Costa Caro
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una via da percorrere con ponderazione e basi legali solide. Un’ordinanza recente della Settima Sezione Penale chiarisce quali possono essere le conseguenze economiche di un’impugnazione avventata, dichiarando l’inammissibilità del ricorso e condannando il proponente a significative sanzioni economiche. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i rischi di un’azione legale priva dei presupposti richiesti dalla legge.
I Fatti alla Base della Decisione
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo il 5 luglio 2024. Non soddisfatto della decisione dei giudici di secondo grado, l’imputato ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione, sperando in una revisione del verdetto a suo carico. L’udienza per la discussione del caso è stata fissata per il 10 aprile 2025.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
Contrariamente alle aspettative del ricorrente, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della questione. Con una sintetica ordinanza, i giudici hanno posto fine al percorso legale del ricorrente, senza analizzare le ragioni di fondo dell’appello. Questa decisione si è tradotta in due precise conseguenze economiche per l’imputato:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Una tale pronuncia indica chiaramente che il ricorso è stato giudicato inammissibile, ovvero privo dei requisiti formali o sostanziali necessari per essere esaminato dalla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Condanna Pecuniaria
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza tipica prevista dalla legge in questi casi. Tale sanzione ha una duplice funzione: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale, scoraggiando la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori; dall’altro, contribuire al finanziamento di programmi volti al miglioramento del sistema penitenziario.
Le motivazioni, in casi come questo, sono spesso implicite nella decisione stessa. La Corte ha evidentemente ritenuto che le censure mosse alla sentenza d’appello non rientrassero tra i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione (ad esempio, violazione di legge o vizi di motivazione) oppure che fossero formulate in modo generico e non specifico, come richiesto dal codice di procedura.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Intraprendere questa strada senza un’attenta valutazione dei presupposti legali espone il ricorrente non solo a una prevedibile sconfitta, ma anche a conseguenze economiche tangibili. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rappresenta un chiaro monito a non sovraccaricare il sistema giudiziario con impugnazioni pretestuose, sottolineando la necessità di un approccio serio e professionale alla giustizia.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, la parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo specifico caso?
L’ordinanza ha stabilito la condanna al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Quale autorità ha preso questa decisione?
La decisione è stata emessa dalla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18897 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18897 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 27/01/1972
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge
e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva sia al reato oggetto di sentenza passata in giudicato sia a quello oggetto del presente procedimento,
è manifestamente infondato avendo il giudice di appello correttamente considerato, nella determinazione dell’aumento per il reato-satellite, la recidiva
che risulta contestata anche in questa sede oltre che nel procedimento relativo al reato unito in continuazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.