Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16840 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16840 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il 23/07/1974
avverso l’ordinanza del 21/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di
Sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da NOME COGNOME
Rilevato che con il ricorso e nella memoria pervenuta il 27 febbraio
2025 si deducS la violazione di legge e il vizio di rnotivazione ievidenziando
che la conclusione, considerato che il giudizio prognostico si fonda solo sui precedenti penali e non sul percorso intrapreso, sarebbe insufficiente e
generica;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto il
Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento al fatto che la tipologia dell’attività lavorativa reperita è destinata a concludersi in un orizzonte
temporale ridotto, che la pena da espiare è di molto superiore ai tre anni e alla modesta consistenza dell’attività di volontariato, ha dato adeguato e
coerente conto dell’inidoneità della misura richiesta a prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati e ha
/
pertanto revidenziato in termini coerenti e
logici le ragioni poste a fondamento del giudizio effettuato;
Ritenuto, pertanto / che il ricorso è inammissibile /in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6/3/2025