Inammissibilità del ricorso: la Cassazione condanna al pagamento alla Cassa delle ammende
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, al contempo, più severi per chi intraprende l’ultimo grado di giudizio. Con la recente ordinanza n. 19163/2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito le conseguenze di un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare, condannando il ricorrente al versamento di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questo provvedimento per comprendere meglio la vicenda processuale e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro in data 10 aprile 2024. L’imputato, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Suprema Corte di Cassazione, l’organo al vertice della giurisdizione italiana.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, riunitasi in udienza il 14 aprile 2025, ha emesso un’ordinanza dal contenuto tanto sintetico quanto significativo. Il provvedimento non entra nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, ma si conclude con una statuizione di natura prettamente processuale: la condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione, sebbene non espliciti la formula “dichiara inammissibile il ricorso”, ne costituisce la diretta e inequivocabile conseguenza, come previsto dal codice di procedura penale.
Le Motivazioni
Il testo dell’ordinanza è estremamente conciso e non riporta le specifiche motivazioni che hanno indotto la Corte a ritenere l’impugnazione inammissibile. Tuttavia, la condanna alla Cassa delle ammende è una sanzione processuale che scatta automaticamente quando un ricorso viene giudicato tale. Le cause di inammissibilità sono molteplici e possono includere, a titolo esemplificativo, la presentazione del ricorso fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), la proposizione di censure che attengono al merito dei fatti (non consentite in sede di legittimità) o la carenza di interesse ad agire. La decisione della Corte, quindi, si fonda su una valutazione preliminare che ha riscontrato un vizio insanabile nell’atto di impugnazione, tale da impedirne l’esame nel merito.
Le Conclusioni
Questo provvedimento, pur nella sua brevità, offre un importante monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a requisiti di forma e di sostanza molto rigorosi. Un’impugnazione non adeguatamente formulata o basata su motivi non consentiti non solo non ottiene il risultato sperato, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche negative. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a finanziare il sistema giudiziario e penitenziario. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea la necessità di una redazione meticolosa e tecnicamente ineccepibile dei ricorsi per Cassazione, mentre per i cittadini evidenzia come l’ultimo grado di giudizio sia una sede deputata al controllo della corretta applicazione della legge e non a una rivalutazione completa dei fatti.
Cosa significa quando la Cassazione ordina un pagamento alla Cassa delle ammende?
Significa che il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile. Si tratta di una sanzione pecuniaria processuale che consegue a tale declaratoria.
Qual è l’importo che l’appellante è stato condannato a pagare in questo caso?
L’ordinanza ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era l’oggetto del ricorso esaminato dalla Corte?
Il ricorso era stato proposto contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro in data 10 aprile 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19163 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19163 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTROVILLARI il 20/12/1993
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profil di censura in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sostituzione dell
pena detentiva già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dall sentenza impugnata (si veda pagina 2);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025
Il Consi GLYPH stensore GLYPH
Il Presi COGNOME te