Inammissibilità del Ricorso: i Limiti dell’Impugnazione dopo il Concordato in Appello
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno snodo cruciale nel processo penale, soprattutto quando la sentenza impugnata deriva da un accordo tra le parti, come quello previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui motivi che non possono essere validamente proposti in sede di legittimità, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato e delineando le severe conseguenze per il ricorrente.
Il Caso in Esame
Un imputato, dopo una sentenza della Corte d’Appello di Milano emessa a seguito di un ‘concordato’ sulla pena, ha presentato ricorso per Cassazione. Il principale motivo di doglianza era la presunta mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità e di prosciogliere l’imputato anche in presenza di una causa di estinzione del reato. In sostanza, il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero valutato la possibilità di un suo proscioglimento, nonostante l’accordo raggiunto sulla pena.
La Questione Giuridica: L’Inammissibilità del Ricorso ex art. 599-bis
Il cuore della questione risiede nei limiti posti all’impugnazione delle sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Questa norma permette alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena in appello, spesso con la rinuncia ad alcuni dei motivi di impugnazione. La giurisprudenza ha costantemente affermato che tale accordo processuale limita drasticamente le successive possibilità di ricorso.
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha ribadito che sono inammissibili i ricorsi contro tali sentenze quando si fondano su:
1.  Motivi rinunciati nell’ambito dell’accordo.
2.  La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
3.  Vizi relativi alla determinazione della pena, a meno che questi non si traducano in una sanzione palesemente illegale, ovvero una pena non prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali.
Questa regola mira a dare stabilità e definitività agli accordi processuali, evitando che possano essere aggirati con ricorsi pretestuosi.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su principi consolidati. Ha sottolineato che la procedura camerale non partecipata, prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, è la sede naturale per decidere su ricorsi palesemente inammissibili, senza necessità di un’udienza pubblica. I giudici hanno richiamato precedenti specifici che confermano come i motivi legati all’art. 129 c.p.p. e alla quantificazione della pena siano esclusi dal novero di quelli proponibili contro una sentenza frutto di concordato in appello. La decisione, pertanto, non entra nel merito della richiesta del ricorrente, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla sua ammissibilità, giudicandola carente dei requisiti di legge.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sull’uso dello strumento del ricorso per Cassazione. La scelta di aderire a un concordato in appello comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Chi accetta un accordo sulla pena deve essere consapevole che non potrà, in un secondo momento, lamentare la mancata valutazione di cause di proscioglimento che avrebbero dovuto essere discusse prima dell’accordo stesso. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è neutra: comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia rafforza la stabilità degli accordi processuali e sanziona l’abuso dello strumento impugnatorio.
 
È possibile impugnare una sentenza emessa con ‘concordato in appello’ (ex art. 599-bis c.p.p.) per la mancata valutazione di un proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. sono inammissibili se riguardano la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso che viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, determinata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
In quali casi si può ricorrere contro una sentenza ex art. 599-bis per motivi legati alla pena?
È possibile ricorrere solo se i vizi attinenti alla determinazione della pena si traducono in una ‘illegalità della sanzione inflitta’. Ciò si verifica, ad esempio, quando la pena non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge o è di un tipo diverso da quello previsto.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4011 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6   Num. 4011  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/06/2023 della Corte d’appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che nel ricorso si deduce la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc pen., mentre sono inammissibili i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod. proc pen. che riguardino motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta perché non rientrante nei limiti edittali o
diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 dicembre 2023