Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14158 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14158 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il 20/01/1977
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il reclamo propost da NOME COGNOME avverso diniego di permesso di necessità, per esser stata l’impugnazione
proposta tardivamente, ossia oltre il termine di ventiquattro ore di cui all’art.
30-bis terzo comma
legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Il condannato, con atto a firma dell’avv. NOME COGNOME impugna tale decisione chiedendo che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma,
ragione della mancata equiparazione del termine previsto in caso di richiesta di permesso di necessità, al termine più ampio, invece indicato con riferimento al permesso premio.
3. Trattasi di questione già sviscerata da questa Corte, che la ha ritenuta manifestamente infondata, con decisione alla quale questo Collegio può agevolmente riportarsi, condividendola
integralmente (Sez. 1, n. 6653 del 10/12/2021, COGNOME, n.m.).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilit del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non potendosi escludere profili di colpa – anche alla sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.