Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29114 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29114 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BOVA MARINA il 31/08/1963
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rg. 13825/25
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la
ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato
su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Reggio Calabria t ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento
del dolo per la resistenza opposta dall’imputato per sottrarsi al controllo stradale, avendo evidenziato una serie di elementi che sorreggono tale lettura, non dandosi
credito alla tesi difensiva della mancata percezione dell’alt intimatogli dagli agenti, evidenziando altresì le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta
dall’imputato durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte degli agenti che si erano chiaramente qualificati;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 1’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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