Inammissibilità del ricorso: le conseguenze economiche spiegate dalla Cassazione
L’esito di un procedimento giudiziario non si limita alla vittoria o alla sconfitta nel merito della questione. Esiste una terza via, spesso sottovalutata: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo provvedimento, pur essendo di natura procedurale, comporta conseguenze economiche molto concrete per chi lo subisce. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso giudicato inammissibile si traduca non solo nel rigetto della richiesta, ma anche in una condanna al pagamento di spese e sanzioni.
I fatti del caso: un ricorso contro la decisione del Giudice di Sorveglianza
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro un’ordinanza emessa dal Giudice di Sorveglianza di Pavia. Il ricorrente, evidentemente insoddisfatto della decisione del giudice di primo grado, ha deciso di impugnare il provvedimento portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. I dettagli specifici che hanno portato all’ordinanza del Giudice di Sorveglianza non sono oggetto della decisione della Cassazione, la quale si è concentrata esclusivamente sugli aspetti procedurali del ricorso stesso.
La decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso e aver dato avviso alle parti coinvolte, ha esaminato l’atto. All’esito dell’udienza, la Settima Sezione Penale ha emesso un’ordinanza lapidaria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria impedisce ai giudici di entrare nel merito della questione sollevata dal ricorrente. In sostanza, la Corte non ha valutato se il ricorrente avesse ragione o torto, ma ha stabilito che il suo appello non possedeva i requisiti necessari per essere discusso.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Il pagamento delle spese del procedimento.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: le conseguenze dell’inammissibilità
La motivazione dietro questa decisione, seppur sintetica, è radicata in un principio fondamentale del diritto processuale. Quando si presenta un ricorso, specialmente in Cassazione, è necessario rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali. Se questi requisiti mancano, l’atto viene considerato inammissibile e si presume che abbia inutilmente messo in moto la macchina della giustizia. Per scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, la legge prevede delle sanzioni economiche.
La condanna al pagamento delle spese processuali è la conseguenza diretta della soccombenza, anche se procedurale. Il versamento alla Cassa delle ammende, invece, ha una natura sanzionatoria. La Corte, nel determinare l’importo in via equitativa, punisce l’abuso dello strumento processuale. Con la sua ordinanza, la Cassazione ribadisce che l’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio deve avvenire nel rispetto delle regole procedurali, la cui violazione comporta conseguenze patrimoniali significative.
Le conclusioni: implicazioni pratiche per chi presenta un ricorso
Questa ordinanza serve come monito per chiunque intenda presentare un ricorso, in particolare davanti alla Corte di Cassazione. È fondamentale affidarsi a un professionista esperto che possa valutare attentamente non solo le probabilità di successo nel merito, ma anche e soprattutto l’ammissibilità dell’impugnazione. Un ricorso mal formulato o privo dei presupposti di legge non solo non porterà al risultato sperato, ma genererà costi aggiuntivi, come dimostrato dalla condanna al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l’importanza di un approccio ponderato e tecnicamente impeccabile all’azione legale, per evitare che il rimedio si trasformi in un ulteriore danno economico.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo specifico caso?
In questo caso, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché viene imposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
Il pagamento ha una funzione sanzionatoria e serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi che non rispettano i requisiti di legge, considerati un inutile aggravio per il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27530 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27530 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BRONTE il 02/02/1955
avverso l’ordinanza del 16/12/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di PAVIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letti il ricorso e la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME comunica che la partita di credito a carico del ricorrente è stata annullata in autotutela
riemessa per una somma ridotta, attesa la suddivisione delle spese tra i diversi imputati;
Ritenuto che questo non incida sull’interesse a ricorrere, che è stato presentato contro u provvedimento diverso da quello che è stato annullato in autotutela;
Rilevato che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure gi adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito,
quanto si limitano a spendere argomenti in fatto sulla possibilità di ritenere sussistente n situazione personale del condannato quella indigenza che è presupposto della concessione
dell’istituto della remissione del debito, argomento non ulteriormente coltivabile in sed legittimità per i limiti propri di tale giudizio;
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025.