Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17619 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17619 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCISCIANO il 21/12/1960
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
date-a3.4viso alle parti; CfrV udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
• 4.
FATTO E DIRITTO
1. COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di
Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha rideterminato ex
art. 599-bis cod.
proc. pen., la pena in anni sei e mesi otto di reclusione in ordine ai delitti di corruzione e fal
2. Il ricorrente deduce violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e vizi di motivazione dell decisione.
3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo i motivi dedotti esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
ex art. 610,
comma
5-bis, cod. proc. pen.
4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza
del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestat e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiu
dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllar
l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, d avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limi indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo all correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai sensi dell’art. 154-ter disp. att. c.p.p.
Così deciso il 14/04/2025