Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28735 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28735 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a KOCANI( MACEDONIA) il 31/01/1973
avverso la sentenza del 22/01/2025 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di IMPERIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22 gennaio 2025 il G.I.P. del Tribunale di Imperia ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME COGNOME la pena di
anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 444 cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l
richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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Il residente