Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della Corte di Cassazione. Questo provvedimento, sebbene sintetico, illustra un meccanismo procedurale volto a snellire il carico giudiziario, sanzionando al contempo le impugnazioni che non rispettano i requisiti di legge. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un soggetto proponeva ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 23 settembre 2024. Il ricorso mirava a ottenere la revisione di tale decisione, portando la questione all’ultimo grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, fermando il processo di impugnazione sul nascere. La decisione ha comportato anche specifiche conseguenze economiche per il proponente.
Le Motivazioni: La Procedura Semplificata e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha motivato la sua decisione basandosi su una procedura specifica, introdotta dalla legge n. 103 del 2017. L’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, consente alla Corte di provvedere alla declaratoria di inammissibilità «senza formalità di procedura».
Questo significa che, quando un ricorso appare palesemente infondato o privo dei presupposti legali, i giudici possono decidere de plano, ovvero con una trattazione camerale non partecipata. In pratica, la decisione viene presa in camera di consiglio senza un’udienza pubblica e senza la partecipazione delle parti. Questa procedura accelerata è pensata per deflazionare il contenzioso, evitando che la macchina della giustizia si areni su impugnazioni dilatorie o manifestamente destituite di fondamento.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
Le implicazioni pratiche di tale decisione sono significative. La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma produce effetti concreti e onerosi per chi ha intrapreso l’azione legale. L’ordinanza stabilisce due condanne a carico del ricorrente:
1. Pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è tenuto a sostenere i costi del procedimento che ha attivato.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: La Corte ha fissato una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, punisce l’abuso dello strumento processuale; dall’altro, finanzia programmi di riabilitazione per i detenuti.
In conclusione, questa pronuncia ribadisce che l’accesso alla giustizia di ultima istanza deve essere esercitato con responsabilità. La presentazione di ricorsi privi dei requisiti di ammissibilità non solo non porta al risultato sperato, ma si traduce in una condanna economica certa e immediata.
Cosa significa quando un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione lo respinge senza esaminarne il merito, poiché manca dei requisiti previsti dalla legge. La decisione impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Come può decidere la Corte in caso di manifesta inammissibilità?
La Corte può utilizzare una procedura semplificata, detta de plano, senza udienza e senza la partecipazione delle parti, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24875 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24875 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 28/12/1959
avverso la sentenza del 23/09/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 16688/25 Salvati
OSSERVA
Ritenuto che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, co
cui gli è stata applicata, su richiesta ex
artt. 444 ss. cod. proc. pen., la pena di anni 3 e mesi
10 di reclusione ed euro 18.000 di multa per i reati di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.
ottobre 1990, n 309;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto senza il rispetto termini di legge; invero, a fronte di sentenza con motivazione contestuale pronunciata al
presenza del ricorrente in data 23 settembre 2024, il termine di 15 giorni per impugnar scadeva in data 8 ottobre 2024; il ricorso per cassazione è stato depositato in data 9 otto
2024;
che tale considerazione prevale sulla rinuncia all’impugnazione successivamente presentata da difensore senza allegazione di procura speciale;
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità del ricorso la Corte provvede «se formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento dell spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/2025