Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28399 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28399 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MARSALA il 28/02/1962
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che deduce “nullità del sentenza per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione e per inosservanza e/o
erronea applicazione dell’art. 73 DPR 309 del 1990″, è inammissibile, non solo – o non tanto – perché il ricorrente è stato condannato per il delitto
ex art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, ma
perché deduce censure di fatto, peraltro meramente riproduttive di doglianze già
adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, perché, lungi dall’evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare
ricostruttivi della vicenda, che esulano dal perimetro stabilito dell’art. 606 cod. proc.
avendo la Corte di merito, confermando la valutazione espressa dal primo giudice, con un apparato argomentativo immune da profili di illogicità manifesta – e quindi non censurabile i
questa sede cti legittimità -, ribadito la sussistenza del dolo, avendo il COGNOME cu l’aggiorn4a dei dati catastali a seguito del ricongiungimento tra nuda proprietà e possesso de
beni a seguito dell’estinzione dell’usufrutto paterno per morte dell’avente diritto, sicché egl ben consapevole dell’incremento reddituale conseguente al decesso del padre (cfr. p. 4 della
sentenza impugnata);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.