Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16888 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16888 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN SEVERO il 23/12/1980
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
preso atto che in epoca successiva alla presentazione del ricorso è
intervenuta rinuncia;
considerato che, pur a fronte del tempestivo invio della rinuncia
all’impugnazione, per carenza di interesse, avvenuto il 21 ottobre 2024, ad appena due giorni dall’invio per via telematica del ricorso (del 19 ottobre 2024), non vi
siano ragioni per dispensare l’imputato dal pagamento delle spese e, ancor meno, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a titolo di
sanzione (ex art. 616 cod. proc. pen.), avendo dato causa alla inammissibilità
(Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 – 02: si è infatti precisato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia
all’impugnazione consegue comunque la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 – 01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025