Inammissibilità del Ricorso: Quando la Genericità Costa Caro
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sulla redazione degli atti giudiziari, evidenziando come la mancanza di precisione possa portare a una drastica conseguenza: l’inammissibilità del ricorso. Questo caso dimostra che non basta invocare principi giuridici astratti; è necessario confrontarsi direttamente e puntualmente con le ragioni della decisione che si intende contestare. Vediamo insieme perché un ricorso è stato respinto senza nemmeno entrare nel merito della questione.
Il Contesto: Dalla Misura Alternativa al Nuovo Grave Reato
Il protagonista della vicenda era un soggetto che beneficiava della misura alternativa dell’affidamento in prova, concessagli con un’ordinanza del giugno 2024. Tuttavia, la sua situazione si complica drasticamente a settembre dello stesso anno, quando viene colpito da una misura cautelare degli arresti domiciliari. L’accusa è gravissima: partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, ai sensi dell’art. 74 d.p.r. 309/1990 e dell’art. 416-bis.1 del codice penale.
Di fronte a questo nuovo e allarmante sviluppo, il Tribunale di Sorveglianza ha revocato la misura alternativa, ritenendo il nuovo reato contestato “gravissimo ed incompatibile con la prosecuzione della misura”.
I Motivi del Ricorso e la Carenza di Specificità
Contro la decisione di revoca, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, l’argomentazione difensiva si è rivelata il punto debole dell’intera strategia. Invece di contestare la valutazione del Tribunale sulla gravità e incompatibilità del nuovo reato, il ricorso si è limitato a sostenere un’astratta compatibilità tra la misura cautelare degli arresti domiciliari e un’altra misura alternativa, la detenzione domiciliare.
In pratica, la difesa ha chiesto di modificare la misura originaria, ma senza smontare il ragionamento che aveva portato alla sua revoca. Questo approccio è stato fatale.
La Decisione della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in modo netto. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati erano completamente privi del requisito della specificità. Citando precedenti sentenze, tra cui una delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che un ricorso non può limitarsi a enunciazioni generiche o a riproporre argomenti astratti.
L’appello deve, invece, instaurare un dialogo critico e puntuale con la decisione impugnata, evidenziandone gli specifici errori di diritto.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nella totale mancanza di confronto con la motivazione del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo non aveva negato in astratto la compatibilità tra due misure; aveva invece affermato, nel caso concreto, che la gravità estrema del nuovo reato contestato rendeva impossibile la prosecuzione di qualsiasi percorso alternativo alla detenzione. Il fatto che l’associazione a delinquere fosse aggravata dal metodo mafioso costituiva un elemento ostativo insormontabile.
Il ricorso, ignorando completamente questo punto centrale, ha discusso di altro, risultando così del tutto scollegato dalla realtà processuale. La Cassazione ha ritenuto che un simile approccio non rispettasse i requisiti minimi di legge per un’impugnazione, rendendola, di fatto, un atto inutile e quindi inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per ogni operatore del diritto. La preparazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi meticolosa e una critica mirata del provvedimento impugnato. Non è sufficiente avere ragione in linea di principio; è indispensabile dimostrare perché, nel caso specifico, il giudice precedente ha sbagliato. L’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità non è una mera formalità, ma la sanzione per un’impugnazione che non riesce a svolgere la sua funzione essenziale: criticare in modo costruttivo e pertinente una decisione giudiziaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo del requisito della specificità. Le argomentazioni della difesa erano astratte e non si confrontavano con la motivazione centrale del provvedimento impugnato, ovvero che la gravità del nuovo reato contestato era incompatibile con la prosecuzione di qualsiasi misura alternativa.
È possibile mantenere una misura alternativa alla detenzione se si viene accusati di un nuovo e grave reato?
Basandosi su questa ordinanza, è estremamente difficile. Il giudice di sorveglianza valuta la compatibilità tra il nuovo reato e il percorso di reinserimento. Se il nuovo reato è considerato, come in questo caso, gravissimo e sintomo di una persistente pericolosità sociale, la misura alternativa viene revocata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che il ricorrente non può limitarsi a contestazioni generiche o a riproporre le stesse difese. Deve, invece, indicare in modo preciso e dettagliato quali parti della sentenza impugnata ritiene errate e per quali specifiche ragioni di diritto, instaurando un confronto diretto con le motivazioni del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5668 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5668 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVERSA il 29/03/1999 avverso l’ordinanza del 15/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto che gli argomenti proposti nell’unico motivo di ricorso non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perchØ del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione,
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che essi si limitano a dedurre l’astratta compatibilità tra la misura cautelare degli arresti domiciliari (con cui Ł stata sostituita quella della custodia in carcere eseguita il 3 settembre 2024) e la misura alternativa della detenzione domiciliare in cui il ricorrente ha chiesto di modificare l’originaria misura dell’affidamento in prova che gli era stata concessa con ordinanza del 18 giugno 2024), senza però prendere posizione sulla motivazione dell’ordinanza di revoca della misura alternativa nella parte in cui questa afferma che il fatto (di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.), contestato al condannato e per cui Ł stata emessa la misura cautelare, sia gravissimo ed incompatibile con la prosecuzione della misura;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME