Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione non riesamina le prove
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso quando questo si limita a contestare la valutazione dei fatti e delle prove già operata dai giudici di merito. Questa pronuncia offre uno spunto importante per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione presentata senza validi motivi di diritto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava le modalità con cui gli agenti avevano verificato la sua presenza presso l’abitazione. Nello specifico, sosteneva che il semplice fatto che il campanello fosse funzionante non costituisse una prova certa della sua assenza, introducendo dubbi sull’efficacia del controllo operato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che le doglianze del ricorrente non sollevassero questioni di legittimità (cioè di corretta applicazione della legge), ma mirassero a ottenere una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni: i limiti del ricorso e l’inammissibilità
La decisione della Corte si fonda su due pilastri argomentativi principali. In primo luogo, le critiche mosse alle modalità di controllo degli agenti e all’affidabilità della prova raccolta (il campanello) sono state qualificate come un tentativo inammissibile di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti, che è di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ripresentare le stesse argomentazioni fattuali.
In secondo luogo, il motivo del ricorso è stato giudicato del tutto generico e ripetitivo di una questione già affrontata e risolta correttamente dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già fornito una motivazione logica e priva di vizi sul punto, rendendo la riproposizione della stessa doglianza in sede di legittimità priva di fondamento.
La Condanna alle Spese Processuali
Come diretta conseguenza della dichiarata inammissibilità del ricorso, la Corte, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, ritenendo tale importo equo in relazione alle questioni sollevate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che il ricorso per cassazione deve essere fondato su vizi di legge specifici e non può trasformarsi in un pretesto per richiedere un riesame delle prove. Chi intende impugnare una sentenza di appello deve articolare censure che riguardino la violazione di norme giuridiche o vizi logici manifesti nella motivazione, e non limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti. La presentazione di ricorsi generici o meramente fattuali non solo è destinata all’insuccesso, ma comporta anche rilevanti conseguenze economiche per il ricorrente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è ritenuto generico?
La Corte lo dichiara inammissibile. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la sentenza chiarisce che la valutazione del compendio probatorio, ovvero l’analisi e l’interpretazione delle prove, è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorso in Cassazione non può avere ad oggetto una nuova valutazione dei fatti.
Perché l’argomento sul funzionamento del campanello è stato respinto?
È stato respinto perché la Corte lo ha considerato un tentativo inammissibile di contestare la valutazione delle prove operata dalla Corte d’Appello. Si trattava di una questione di fatto, non di diritto, e inoltre era una reiterazione generica di un punto già motivatamente risolto nel precedente grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11322 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11322 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le doglianze del ricorrente sulle modalità del controllo operato dagli agen considerazione della circostanza che il campanello dell’abitazione anche se funzionante non fornisce la prova certa dell’assenza dell’imputato investono in modo inammissibile valutazione del compendio probatorio;
ritenuto che il motivo reitera in modo del tutto generico la stessa questione già affront risolta dalla Corte di appello con motivazione immune dai vizi denunciati;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 febbraio 2024
Il Cons COGNOME re estensore COGNOME
Il P COGNOME ente