Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39379 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 116 d.P.R. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada). Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducente la violazione di legge per l’omessa considerazione, ex art. 129 cod. proc. pen., di eventuali cause di proscioglimento in sede di giudizio d’appello avente a oggetto la commisurazione giudiziale della pena (anche in considerazione della ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche).
Il ricorso è inammissibile, anche al netto della sua intempestività in quanto proposto, con riferimento a sentenza emessa il 19 ottobre 2023 (le cui motivazioni sono state depositate nel rispetto del termine di novanta giorni), il 4 marzo 2024 nonostante la scadenza del relativo termine prevista per sabato 2 marzo 2024 (per la non prorogabilità del termine scadente di sabato e per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 cod. proc. pen., in relazione alla diversa disciplina dettata dall’art. 155 cod. proc. coiv., ex plurimis, Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2028, Novak, Rv. 272469 – 01, Sez. 4, n. 9171 del 15/11/2017, dep. 2018, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 36046 del 09/07/2015, COGNOME, Rv. 264413 – 01). La censura costituisce invero un «non motivo» perché, al di là della formulazione della rubrica, non deduce l’assenza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate nell’art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove si sostanzia nella mera deduzione di una omessa pronuncia assolutoria ex art. 129 cod. pen., senza alcuna specificazione di quali sarebbero le circostanze deponenti in tal senso e con riferimento a giudizio di secondo grado instaurato da un appello avente a oggetto la sola commisurazione giudiziale della pena e conclusosi con sentenza di conferma del trattamento sanzionatorio anche in considerazione della rilevanza dei fatti come accertati all’esito del giudizio di primo grado (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01, e, tra le più recenti, Sez. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, in motivazione, e Sez. 4. Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, COGNOME, in motivazione; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T., in motivazione, e Sez. 4, n. 27761 del 04/05//2023, COGNOME, in motivazione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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