Inammissibilità del ricorso: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione non è una mera formalità, ma un atto che richiede rigore, precisione e concretezza. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare i requisiti di specificità dei motivi, pena una secca declaratoria di inammissibilità del ricorso. L’ordinanza in esame offre uno spunto cruciale per comprendere come la genericità di una doglianza possa vanificare ogni possibilità di ottenere una revisione della sentenza di merito.
Il caso in esame: un ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche
La vicenda processuale trae origine dal ricorso di un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, la quale aveva confermato la sua condanna negandogli il riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa dell’imputato ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte dei giudici di secondo grado. Tuttavia, il motivo di ricorso si limitava a sostenere una generica carenza argomentativa, senza entrare nel dettaglio delle ragioni per cui il proprio assistito avrebbe meritato un trattamento sanzionatorio più mite.
La decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto chiara, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha stabilito che l’unico motivo presentato era totalmente privo dei requisiti di specificità previsti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni della Corte d’Appello, la difesa si era limitata a una critica astratta e generica, rassegnando conclusioni favorevoli al proprio assistito senza però fornire alcun valido supporto argomentativo.
Le motivazioni della Suprema Corte
Secondo gli Ermellini, la doglianza difensiva era priva di “qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena” e si caratterizzava per la “mera declinazione di affermazioni apodittiche”. In altre parole, il ricorso non era altro che una serie di asserzioni non dimostrate, incapaci di confutare efficacemente il ragionamento dei giudici d’appello. La Corte di Cassazione ha invece ritenuto pienamente logico e coerente il percorso motivazionale della Corte territoriale. Quest’ultima, infatti, aveva correttamente valorizzato due elementi cruciali per negare le attenuanti generiche: la mancanza di resipiscenza (ovvero di un sincero pentimento) da parte dell’imputato e l’assenza totale di altri elementi positivi che potessero giustificare una riduzione della pena. La decisione si fondava quindi su una valutazione concreta e ben argomentata, che il ricorso non è stato in grado di scalfire.
Le conclusioni e l’impatto pratico
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un atto di impugnazione deve essere un dialogo critico con la sentenza che si contesta, non un monologo astratto. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, è indispensabile che la difesa articoli censure specifiche, dettagliate e supportate da elementi concreti, capaci di evidenziare le eventuali illogicità o carenze della motivazione del giudice precedente. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato a fallire, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era totalmente generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale. La difesa non ha fornito elementi concreti a sostegno della richiesta di attenuanti, limitandosi a contestare in modo astratto la motivazione della sentenza precedente.
Quali argomenti aveva usato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione sulla mancanza di resipiscenza (sincero pentimento) da parte dell’imputato e sull’assenza di qualsiasi altro elemento favorevole che potesse giustificare una mitigazione della pena.
Qual è la conseguenza pratica dell’inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
Oltre alla conferma definitiva della sentenza impugnata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34963 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCHERSINGEN( SVIZZERA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è del tutto privo dei requisit specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. p doglianza è priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad un mitigazione della pena ed è caratterizzata dalla mera declinazione di affermazion apodittiche; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica care motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse da giudici di appello;
che i giudici di appello, con percorso argomentativo privo di illogicit manifeste e coerente con le risultanze istruttorie, hanno correttamen valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di resipiscenza e la mancanza elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 6 della sentenz impugnata).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.