Inammissibilità del ricorso: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più severi per chi tenta di contestare una sentenza d’appello. La Suprema Corte, con una recente ordinanza, ha ribadito i paletti invalicabili per l’accesso al giudizio di legittimità, sanzionando un ricorso basato su motivi generici e sulla pretesa di rivalutare i fatti. Analizziamo insieme la decisione per comprendere quali errori evitare.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Roma, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi di doglianza erano essenzialmente due. Il primo contestava la determinazione della pena, sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente i fatti. Il secondo motivo, invece, si concentrava sulla recidiva, ritenuta applicata ingiustamente.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, respingendoli e dichiarando l’inammissibilità del ricorso nella sua interezza. I giudici hanno chiarito che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti e le prove, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Il Motivo sulla Determinazione della Pena
Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito. La Corte ha specificato che criticare come il giudice ha quantificato la pena, senza evidenziare una palese illogicità o un errore di diritto nel ragionamento esposto in sentenza, si traduce in una richiesta inaccettabile di riesaminare i fatti. Questo tipo di valutazione è riservato esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Il Motivo Generico sulla Recidiva
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per genericità. La Corte d’Appello aveva motivato l’applicazione della recidiva basandosi su elementi concreti: i numerosi precedenti penali dell’imputato, la gravità dei reati commessi in passato e la loro epoca, e una generale e dimostrata propensione a delinquere. Il ricorrente, nel suo atto, non ha mosso una critica specifica a questo ragionamento, limitandosi a una contestazione generale. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e attaccare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la funzione della Corte di Cassazione quale giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente, ma verificare che i processi precedenti si siano svolti nel rispetto della legge e che le sentenze siano sorrette da una motivazione logica e coerente. I motivi del ricorso che chiedono di riconsiderare le prove o di fornire una diversa interpretazione dei fatti esulano da tale funzione e sono, pertanto, inammissibili.
La conseguenza di tale declaratoria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche di una somma in favore della cassa delle ammende, che i giudici hanno ritenuto equo fissare in 3.000,00 euro.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza funge da monito: un ricorso per Cassazione deve essere un atto di alta tecnica giuridica, focalizzato esclusivamente su vizi di legittimità o palesi illogicità della motivazione. Tentare di utilizzare questo strumento per ottenere una terza valutazione del fatto processuale è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a un legale esperto che sappia distinguere tra una legittima critica giuridica e un’inammissibile richiesta di revisione nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano conformi ai requisiti di legge: il primo mirava a una rivalutazione dei fatti per la determinazione della pena, attività preclusa alla Corte di Cassazione, mentre il secondo motivo sulla recidiva era generico e non contestava specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che il motivo sulla recidiva era ‘generico’?
Significa che l’appellante si è limitato a contestare l’applicazione della recidiva senza confrontarsi criticamente con la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva giustificato la sua decisione sulla base dei numerosi precedenti penali, della loro gravità e della maggiore pericolosità sociale dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base alla decisione e all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata quantificata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33469 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33469 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il 17/02/1963
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo investe in modo inammissibile profili di valutazione del fatto ai fini della determinazione della pena senza evidenziare profili di illogicità della .motivazione;
ritenuto che il secondo motivo sulla recidiva è generico lessendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall’imputato;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 26 settembre 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente