Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19956 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19956 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
ricorso di NOME COGNOME;
Letto il che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
considerato in relazione alla mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio con
l’applicazione della circostanza attenuante della lieve entità prevista per la r impropria in base a Sent. Cost. 8612024 del 13 maggio 2024, è inammissibile
poiché non formulata in appello, pur essendovene le condizioni temporali (sent
Corte d’appello del 24 settembre 2024), e quindi inammissibile perché i violazione della catena devolutiva (606, comma 3, cod. proc. pen.);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il Co sigliere COGNOME