Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34942 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34942 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a LUCCA il DATA_NASCITA
LA CROCE NOME NOME NOME CASALMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta la correttez della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad es privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie ed un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crit valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi ido dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 3 e 4 della sent impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, no essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con l condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della Somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.