Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’inammissibilità del ricorso è uno degli esiti più severi nel processo penale, poiché impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare nel merito le ragioni dell’impugnazione. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le pesanti conseguenze, non solo processuali ma anche economiche, che derivano da un ricorso privo dei requisiti di legge. Questo provvedimento evidenzia come il diritto di impugnare una sentenza debba essere esercitato con rigore e cognizione di causa.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di una città del sud Italia. Il ricorrente, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La Settima Sezione Penale della Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità di tale ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la Corte di Cassazione ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente. I giudici supremi, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato, hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Questa statuizione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto nel merito alla Corte d’Appello, ma semplicemente che il ricorso presentato non poteva essere esaminato. Di conseguenza, la sentenza di secondo grado è diventata definitiva e non più impugnabile.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità del Ricorso
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due significative conseguenze economiche per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Il soccombente è stato condannato al pagamento di tutti i costi legati al procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Sanzione pecuniaria: È stata disposta una sanzione di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende. Questa somma non è una multa legata al reato originario, ma una sanzione processuale volta a scoraggiare ricorsi palesemente infondati o presentati senza il rispetto delle norme procedurali, che congestionano il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti le ragioni specifiche della decisione, è possibile delineare le cause generali che portano alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Tipicamente, un ricorso è inammissibile quando:
* È presentato fuori termine: La legge stabilisce scadenze precise per impugnare una sentenza.
* Manca di motivi specifici: Il ricorso deve indicare chiaramente e in modo dettagliato i vizi della sentenza impugnata, non potendosi limitare a una generica contestazione.
* Propone questioni di fatto: La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti del processo o valutare nuovamente le prove (come la credibilità di un testimone).
* I motivi sono manifestamente infondati: Quando le argomentazioni del ricorrente appaiono, a una prima analisi, del tutto prive di fondamento giuridico.
La decisione di imporre una sanzione pecuniaria si fonda sulla constatazione che il ricorrente, presentando un’impugnazione inammissibile, ha attivato inutilmente la macchina della giustizia, un comportamento che l’ordinamento sanziona per tutelare l’efficienza del sistema.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un monito fondamentale: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario, non una terza istanza di merito. La sua presentazione richiede un’attenta valutazione dei presupposti di legge, poiché l’inammissibilità del ricorso non solo rende vana l’impugnazione, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti. Questa decisione riafferma il ruolo della Cassazione come custode della corretta interpretazione della legge e sottolinea l’importanza di un esercizio responsabile del diritto di difesa.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il contenuto e le ragioni del ricorso perché questo manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere giudicato. La sentenza impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione processuale.
La Corte di Cassazione ha valutato se la sentenza della Corte d’Appello era giusta o sbagliata?
No. Dichiarando l’inammissibilità, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato la fondatezza delle accuse o la correttezza della condanna, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla validità del ricorso stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19925 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19925 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 13/01/1974
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che ricorre NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio
Calabria, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.;
considerato che il primo e secondo motivo di ricorso – i quali, rispettivamente, assumon un vizio di motivazione in relazione alla valutazione frazionata di attendibilità delle dichiara
parte civile e l’omessa pronuncia circa il terzo motivo di appello – non si confrontano effettiva con la decisione impugnata che ha fondato la condanna sul certo riconoscimento dell’imputato da
parte degli operanti (così disattendendo anche il terzo motivo di gravame), riconoscimento che non può dirsi ritualmente censurato per il tramite del richiamo parcellizzato delle loro dichiar
(inidoneo a dedurre utilmente il travisamento della prova: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/20
COGNOME, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex
art.
616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché –
ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.
cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01)
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/2/2025.