Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16769 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16769 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 05/03/1985
avverso l’ordinanza del 06/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di
Roma ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del
Magistrato di Sorveglianza che ha respinto il reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio di Disciplina della Casa Circondariale di Velletri in
nei suoi confronti;
Rilevato che il ricorso deduce la violazione di legge in relazione all’éí7
-2-5-bis ord. pen. evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe
apparente in quanto non conterrebbe una adeguata e coerente motivazione in ordine alla specifica richiesta della difesa di individuare e valutare nel merito la specifica
condotta che il ricorrente avrebbe posto in essere;
Rilevato che il ricorso, seppure formulato nei termini della violazione di legge
;si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione che non è consentita in questa
sede (art.
35-bis, comma
4-bis, ord. pen.)
/
poiché, diversamente da quanto pure articolatamente indicato nel ricorso, il Tribunale -con lo specifico riferimento al fatto
che il ricorrente era uno dei cinque soggetti che hanno fomentato la protesta, alla quale ha poi aderito l’intera sezione di appartenenza- ha fornito una specifica risposta
alle doglianze della difesa e ha, in ogni caso, indicato in termini adeguati le ragioni sulle quali si fonda il rigetto / di talché le attuali censure, nella sostanza tese a sollecitare una diversa valutazione, non sono consentite;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/3/2025