Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi sono Ripetitivi
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta un esito processuale che impedisce alla Suprema Corte di esaminare nel merito le questioni sollevate. Questo avviene quando l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti previsti dalla legge. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di come la mera riproposizione di motivi già discussi e respinti nei gradi precedenti conduca inevitabilmente a tale declaratoria, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. La ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado su due punti specifici: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’entità della pena che le era stata inflitta. Tali doglianze erano state formulate con l’intento di ottenere una revisione della condanna e una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su una valutazione preliminare dei motivi di impugnazione, ritenuti non idonei a superare il vaglio di ammissibilità richiesto per accedere al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha spiegato in modo chiaro e netto le ragioni della sua decisione. I motivi presentati dalla difesa sono stati giudicati ‘meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente vagliate e respinte dai giudici di merito. In sostanza, la ricorrente non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già discusse in appello.
La Cassazione ha sottolineato che il suo ruolo in ‘sede di legittimità’ non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e l’assenza di vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza. Nel caso di specie, la Corte ha riscontrato che le argomentazioni della Corte d’Appello erano ‘giuridicamente corrette, puntuali’ e ‘coerenti’, prive di quelle ‘manifeste incongruenze logiche’ che avrebbero potuto giustificare un annullamento. Di conseguenza, la riproposizione di tali questioni è stata considerata una critica di merito non consentita in Cassazione, portando alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza ha conseguenze pratiche ben precise. Con la dichiarazione di inammissibilità, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e la condanna esecutiva. Inoltre, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità specifici e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito, senza introdurre nuovi profili di illegittimità idonei per un giudizio in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
È possibile contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo questa ordinanza, non è possibile se la contestazione si limita a riproporre argomentazioni sul merito già esaminate e respinte con motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta dai giudici dei gradi precedenti. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la legittimità della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40394 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40394 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 20809/2025 RG
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (relativi al diniego d circostanze attenuanti generiche e all’entità della pena applicata) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispet al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pagine 4 e 5 della sentenza impugnata);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 novembre 2025.