Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19172 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19172 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SASSARI il 02/12/1978
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura in ordine al giudiz
responsabilità e al trattamento sanzionatorio già adeguatamente vagliati e disattesi con corrett argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano, in particolare, le pagine da 9 a 12
quanto al primo profilo, e pagina 13, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche alla valutazione di congruità della pena base, determinata nel minimo edittale, e dell’aumento
per la continuazione, la cui entità è stata giustificata in ragione della gravità dei fatti);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 aprile 2025
Il Consigl . GLYPH estensore GLYPH