Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14176 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 14176 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TRENTO il 02/03/2020
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenze emesse in data 18 maggio 2023 (depositata il 28 giugno 2023) e 27 settembre 2023 (depositata il 17 ottobre 2023), la Sezione Quinta penale di questa Corte di cassazione, per quanto d’interesse in questa sede, ha dichiarato inammissibile l’istanza formulata da NOME COGNOME imputato nel procedimento penale n. 3181/20 r.g.n.r., pendente innanzi al Tribunale di Trento, per il reato di cui agli artt. 81, 595, primo e quarto comma, cod. pen commesso in danno di NOME COGNOME giudice onorario in servizio presso il Tribunale di Padova e nel procedimento penale n. 204/21 r.g.n.r., del pari pendente pendente innanzi al Tribunale di Trento, per il reato di cui agli artt. 5 cod. pen. commesso in danno di NOME COGNOME magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Padova – di rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi degli artt. 45 e s. cod. proc. pen.
NOME COGNOME con istanza redatta personalmente in data 18 ottobre 2024 e depositata a mezzo pec il 21 ottobre 2024 – pur richiamando formalmente, oltre all’art. 130 cod. proc. pen., anche gli artt. 45 e s. cod. proc. pen. (in di remissione del processo) – ha chiesto procedersi alla correzione di error materiale delle indicate sentenze della Sezione Quinta e, segnatamente, chiede «la revoca della condanna dell’istante, dr. COGNOME al pagamento della somma di euro tremila in favore della Casse delle ammende». Ciò ha fatto sulla base di denunciati errori che, secondo la prospettazione, evocano l’applicazione dell’istituto dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
All’udienza odierna, il Collegio – preso atto dell’esistenza di altro ricors relativo al procedimento n. 35984 R.G., il cui oggetto si profila identico a quell che ha radicato il presente procedimento – sussistendone i presupposti, ha disposto la riunione del procedimento n. 35984 R.G. al presente, avente numero di ruolo più antico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Osserva il Collegio che il ricorso – sebbene qualificato dal ricorrent come correzione dell’errore materiale delle sentenze della Sezione Quinta, ma volto, nella sostanza, a ottenere la revoca delle stesse sulla base di errori
secondo la prospettazione, evocano l
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applicazione dell
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istituto dell cod. proc. pen. – è stato redatto personalmente dall
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art. 625
–
bis
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imputato.
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A fronte d impugnazione proposta personalmente, senza ministero del
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difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l entrata in vigore della
legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l
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art. 613,
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comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l inciso «salvo che la parte non vi
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provveda personalmente», si impone l inammissibilità del ricorso.
Invero, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve
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essere sottoscritto, a pena d inammissibilità, da difensori iscritti nell
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albo speciale della Corte di cassazione e questa Corte, nella sua composizione più autorevole,
ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità
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costituzionale dell art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall
‘
art. 1, comma
55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7,
Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in
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cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore
richiedere la rappresentanza tecnica per l ‘ esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell ‘ elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall ‘ esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al l ‘ esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011).
Alla declaratoria d ‘ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connes all ‘ irritualità dell ‘ impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
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