Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14176 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 14176 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenze emesse in data 18 maggio 2023 (depositata il 28 giugno 2023) e 27 settembre 2023 (depositata il 17 ottobre 2023), la Sezione Quinta penale di questa Corte di cassazione, per quanto d’interesse in questa sede, ha dichiarato inammissibile l’istanza formulata da NOME COGNOME – imputato nel procedimento penale n. 3181/20 r.g.n.r., pendente innanzi al Tribunale di Trento, per il reato di cui agli artt. 81, 595, primo e quarto comma, cod. pen commesso in danno di NOME COGNOME, giudice onorario in servizio presso il Tribunale di Padova e nel procedimento penale n. 204/21 r.g.n.r., del pari pendente pendente innanzi al Tribunale di Trento, per il reato di cui agli artt. 5 cod. pen. commesso in danno di NOME COGNOME, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Padova – di rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi degli artt. 45 e s. cod. proc. pen.
NOME COGNOME, con istanza redatta personalmente in data 18 ottobre 2024 e depositata a mezzo pec il 21 ottobre 2024 – pur richiamando formalmente, oltre all’art. 130 cod. proc. pen., anche gli artt. 45 e s. cod. proc. pen. (in di remissione del processo) – ha chiesto procedersi alla correzione di error materiale RAGIONE_SOCIALE indicate sentenze della Sezione Quinta e, segnatamente, chiede «la revoca della condanna dell’istante, dr. COGNOME, al pagamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE». Ciò ha fatto sulla base di denunciati errori che, secondo la prospettazione, evocano l’applicazione dell’istituto dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
All’udienza odierna, il Collegio – preso atto dell’esistenza di altro ricors relativo al procedimento n. NUMERO_DOCUMENTO.G., il cui oggetto si profila identico a quell che ha radicato il presente procedimento – sussistendone i presupposti, ha disposto la riunione del procedimento n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. al presente, avente numero di ruolo più antico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Osserva il Collegio che il ricorso – sebbene qualificato dal ricorrent come correzione dell’errore materiale RAGIONE_SOCIALE sentenze della Sezione Quinta, ma volto, nella sostanza, a ottenere la revoca RAGIONE_SOCIALE stesse sulla base di errori
secondo la prospettazione, evocano l
‘
applicazione dell
‘
istituto dell cod. proc. pen. – è stato redatto personalmente dall
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art. 625
–
bis
‘
imputato.
‘
A fronte d impugnazione proposta personalmente, senza ministero del
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difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l entrata in vigore della
legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l
‘
art. 613,
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comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l inciso «salvo che la parte non vi
‘
provveda personalmente», si impone l inammissibilità del ricorso.
Invero, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve
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essere sottoscritto, a pena d inammissibilità, da difensori iscritti nell
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albo speciale della Corte di cassazione e questa Corte, nella sua composizione più autorevole,
ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità
‘
costituzionale dell art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall
‘
art. 1, comma
55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7,
Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in
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cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore
richiedere la rappresentanza tecnica per l ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALE impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione RAGIONE_SOCIALE facoltà difensive, in considerazione dell ‘ elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall ‘ esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al l ‘ esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
Alla declaratoria d ‘ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e – per i profili di colpa connes all ‘ irritualità dell ‘ impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
COGNOME RAGIONE_SOCIALE. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE
.. ·,; COGNOME Così deciso il 7 gennaio 2025
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