Inammissibilità del ricorso: la Suprema Corte chiude il caso con una condanna alle spese
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito le severe conseguenze legate alla presentazione di un gravame che non rispetta i canoni previsti dalla legge, dichiarando l’inammissibilità del ricorso e condannando la parte proponente a sanzioni economiche. Questa decisione sottolinea l’importanza di una valutazione attenta dei presupposti procedurali prima di adire la Suprema Corte, un filtro essenziale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario.
Il percorso giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma nel settembre 2024. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha scelto di adire la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per cercare di ottenere una riforma della pronuncia.
La decisione della Corte e l’inammissibilità del ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, non è entrata nel merito della questione. Con una concisa ordinanza, i giudici hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questo tipo di pronuncia è un provvedimento di carattere prettamente processuale: la Corte non valuta se le doglianze del ricorrente siano fondate o meno, ma si limita a constatare che l’atto di impugnazione manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge per poter essere esaminato.
Le motivazioni
L’ordinanza in esame non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, una tale decisione presuppone che il ricorso fosse affetto da vizi procedurali gravi. Questi possono includere, ad esempio, la tardività della presentazione, la mancanza di motivi specifici di impugnazione, la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (non consentite in sede di legittimità) o altre violazioni delle norme che regolano il giudizio in Cassazione. La decisione evidenzia come il rispetto delle regole formali sia un presupposto indispensabile per l’accesso alla giustizia di ultima istanza.
Le conclusioni
Le conseguenze pratiche per il ricorrente sono state immediate e significative. La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la definitiva conferma della sentenza della Corte d’Appello, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, la Corte ha inflitto una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che contribuiscono a congestionare il lavoro della Suprema Corte. La pronuncia, quindi, funge da monito: l’accesso alla Cassazione è un rimedio eccezionale, da esperire solo in presenza di vizi di legittimità concreti e correttamente formulati.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito della questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha valutato se le ragioni del ricorrente fossero fondate?
No, la declaratoria di inammissibilità è una decisione di natura processuale che impedisce alla Corte di esaminare il merito, ovvero la fondatezza, dei motivi del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16263 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16263 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 12/09/1988
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 204/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art.
385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce il vizio
di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla configurabilità del reato contestato, si limita a generiche censure, non misurandosi affatto con
gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile,
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025