Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28102 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28102 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi
motivazionali della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzioNOMErio, è
radicalmente privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., risolvendosi in una doglianza senza costrutto e senza
contenuto di legittimità, pur a fronte di una sentenza che, pur con una motivazione décalage
sintetica, aveva realizzato un significativo sanzioNOMErio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 1 luglio 2025.