Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’inammissibilità del ricorso è una delle decisioni più nette che la Corte di Cassazione possa emettere. Significa che l’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità e non viene nemmeno esaminata nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’opportunità di analizzare le conseguenze pratiche di una tale declaratoria, che comporta non solo la fine del percorso giudiziario ma anche significative sanzioni economiche per chi ha proposto il ricorso.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova in data 23 gennaio 2025. L’appellante, cercando di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, si è rivolto alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel sistema giuridico italiano. La Corte Suprema, tuttavia, non è entrata nel vivo della questione sollevata dal ricorrente.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
Con un’ordinanza emessa il 1° luglio 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non implica una valutazione sulla fondatezza o meno delle ragioni del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente: la verifica dei requisiti formali e sostanziali che la legge impone per poter accedere al giudizio di legittimità.
Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Al contrario, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute per questa fase del giudizio.
2. Il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti di legge, che congestionano il lavoro della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza sia estremamente sintetica e non entri nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato alla decisione, possiamo dedurre la logica sottostante. L’inammissibilità del ricorso viene solitamente dichiarata quando l’atto presenta vizi di forma, quando le censure mosse alla sentenza impugnata non rientrano tra quelle consentite dalla legge (ad esempio, si chiede alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che non le spetta), o quando il ricorso è manifestamente infondato. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende suggerisce che la Corte abbia ravvisato una certa negligenza o temerarietà nella proposizione dell’impugnazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, non un terzo grado di giudizio. Gli avvocati e le parti devono prestare la massima attenzione nel redigere il ricorso, assicurandosi che rispetti scrupolosamente i requisiti formali e che i motivi proposti siano pertinenti al giudizio di legittimità. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere la propria istanza respinta senza esame, ma anche di incorrere in sanzioni economiche rilevanti che aggravano la posizione del condannato.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato, senza quindi procedere all’esame del merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato presentato il ricorso in Cassazione?
Il ricorso era stato proposto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova in data 23 gennaio 2025.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28102 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28102 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 17/03/1978
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi
motivazionali della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, è
radicalmente privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., risolvendosi in una doglianza senza costrutto e senza
contenuto di legittimità, pur a fronte di una sentenza che, pur con una motivazione décalage
sintetica, aveva realizzato un significativo sanzionatorio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 1 luglio 2025.