Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28033 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28033 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PACECO il 27/09/1970
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto con il primo si contesta la configurabilità del reato
all’art 336 cp con censure meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, coerenti
riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre, con il secondo motivo, riferito alla non configurabilità del reato di cui all’art 73 dlgs n.
2011 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2024 e delle circostanze emerse dalla CNR acquisita agli atti in forza del rito adottato, introduce per la prima volt
tema di verifica in fatto (la causale della revoca della patente, se dipendente o meno dalla misu di prevenzione irrogata all’imputato pendente alla data della condotta, assertivamente ricavabil
dalla citata CNR in senso opposto rispetto a quanto messo in luce dalla sentenze di merito) non prospettabile in sede di legittimità ( on l’appello non era stata contestata la responsabilità
fatto di cui al capo A, ma solo la pena complessivamente comminata);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 26 maggio 2025.