Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27777 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27777 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ALI’ il 10/04/1971
avverso l’ordinanza del 25/03/2025 del TRIBUNALE di AGRIGENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall’imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.
proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010);
ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/07/2025