Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17042 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17042 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed
bis vizio motivazionale in relazione agli artt. 648 comma secondo e 131
cod.
pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatam vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e,
non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sente
impugnata sul compendio probatorio a carico della prevenuta e sul mancato riconoscimento dell’ipotesi di particolare tenuità del fatto, in consider
dell’elevato numero dei colli pieni di vestiario, pari a 12, escludente la liev del fatto);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co rilevato,
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Co l nsigliere Estensore