Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, mette in luce un aspetto cruciale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso. Questo concetto, sebbene tecnico, ha conseguenze pratiche molto significative per chi decide di impugnare una sentenza. Analizziamo insieme la decisione per capire cosa significa e quali sono i suoi effetti.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da una persona avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Sassari in data 29 maggio 2024. Non disponendo del testo della sentenza di merito, non conosciamo i dettagli del reato contestato o le motivazioni della condanna. Ciò che è centrale, però, è l’atto successivo: la decisione di portare la questione di fronte alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, riunitasi in udienza, ha esaminato il ricorso proposto. L’esito, tuttavia, non è stato una discussione sul merito della colpevolezza o innocenza della ricorrente. La Corte ha emesso un’ordinanza con la quale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel vivo della questione. Hanno riscontrato un vizio preliminare, un ostacolo di natura procedurale o sostanziale talmente grave da impedire l’esame dell’impugnazione. La conseguenza diretta è che la sentenza della Corte d’Appello di Sassari è diventata definitiva. Inoltre, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il provvedimento in analisi è molto sintetico e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. Tuttavia, in linea generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, previste dal codice di procedura penale. Tra le più comuni vi sono: la presentazione del ricorso fuori dai termini di legge, la mancanza dei motivi specifici richiesti, la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (che la Cassazione non può riesaminare) anziché vizi di legittimità, o la sottoscrizione da parte di un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. In questo caso, la Corte ha ritenuto che il ricorso proposto rientrasse in una di queste categorie, precludendone l’esame.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia di inammissibilità ha un impatto determinante. Innanzitutto, cristallizza la decisione precedente, rendendola irrevocabile. In secondo luogo, comporta un onere economico non trascurabile per la parte ricorrente, che oltre alle proprie spese legali deve farsi carico delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza serve come monito sull’importanza di redigere un ricorso per cassazione con estrema perizia tecnica, rispettando scrupolosamente tutti i requisiti formali e sostanziali imposti dalla legge. Affidarsi a un professionista esperto è fondamentale per evitare che il proprio diritto alla difesa si infranga contro uno scoglio procedurale, senza nemmeno avere la possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito.
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non lo ha esaminato nel merito perché mancava di uno o più requisiti fondamentali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
La persona che ha presentato il ricorso è stata condannata a pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha deciso se la ricorrente fosse colpevole o innocente?
No. La dichiarazione di inammissibilità è una decisione puramente procedurale. La Corte si è fermata a una valutazione preliminare dell’atto di ricorso, senza entrare nel merito della vicenda processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17042 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17042 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 08/05/1972
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed
bis vizio motivazionale in relazione agli artt. 648 comma secondo e 131
cod.
pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatam vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e,
non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sente
impugnata sul compendio probatorio a carico della prevenuta e sul mancato riconoscimento dell’ipotesi di particolare tenuità del fatto, in consider
dell’elevato numero dei colli pieni di vestiario, pari a 12, escludente la liev del fatto);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co rilevato,
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Co l nsigliere Estensore