Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello è Troppo Generico
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’inammissibilità del ricorso quando questo si rivela generico e non affronta specificamente le motivazioni della sentenza impugnata. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di un’impugnazione formulata in modo inadeguato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito, in particolare per quanto riguarda il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la motivazione della Corte d’Appello fosse carente. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte di Cassazione per la valutazione della legittimità della decisione di secondo grado.
L’inammissibilità del ricorso secondo la Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il motivo unico del ricorso, giudicandolo affetto da “genericità”. Secondo gli Ermellini, la critica mossa alla motivazione della Corte d’Appello era infondata. I giudici di secondo grado, infatti, avevano congruamente spiegato le ragioni del diniego delle attenuanti, sottolineando la gravità del fatto e le accuse che l’imputato aveva rivolto al personale di polizia giudiziaria.
La Suprema Corte ha evidenziato come il ricorso non instaurasse un “confronto effettivo” con le valutazioni del giudice di merito. Al contrario, si limitava a riproporre le medesime censure già respinte in appello, assumendo un carattere puramente “reiterativo”. Questa mancanza di specificità e di critica puntuale rende il ricorso inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda su principi consolidati. La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello di Firenze fosse “adeguatamente e logicamente motivata”. Di fronte a una motivazione completa e coerente, il ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve individuare vizi logici o giuridici specifici. In assenza di tali elementi, l’impugnazione si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito dei fatti, attività preclusa alla Corte di legittimità.
La conseguenza diretta della dichiarata inammissibilità è l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Tale norma prevede che, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto sia condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la norma stabilisce il pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata equamente determinata in 3000 euro, in ragione delle questioni sollevate.
Conclusioni
La decisione in esame sottolinea l’importanza di redigere ricorsi specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi delle argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito. Un ricorso generico non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso al giudizio di legittimità richiede un’argomentazione rigorosa che metta in luce le reali criticità della decisione impugnata, evitando di trasformare il ricorso in un inutile terzo grado di giudizio sul fatto.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è ritenuto generico?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò significa che il ricorso non viene esaminato nel merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche in questo caso?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche a causa della gravità del fatto e delle accuse mosse dal ricorrente nei confronti del personale di polizia giudiziaria. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione adeguata e logica.
Qual è la conseguenza economica derivante dalla dichiarazione di inammissibilità in questa vicenda?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35758 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Firenze, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la gravità del fatto e le accuse nei confronti del personale di polizia giudiziaria;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso, che assume carattere reiterativo delle medesime censure già respinte;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024
i liere estensore Il
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