Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29752 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29752 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CREMONA il 15/02/1982
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Il ricorso è inammissibile per genericità dei due motivi – relativi alla idoneità
offensiva delle frasi pronunciate e alla presenza di più persone – riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici
dalla Corte di appello (pagg. 2-3).
In particolare, la Corte di appello ha evidenziato la natura offensiva delle frasi pronunciate rivolte agli operanti e la circostanza che le stesse furono pronunciate
nei confronti dei pubblici ufficiali, alla presenza di tantissime persone, non essendo necessaria né l’identificazione dei presenti né la effettiva percezione delle offese,
essendo sufficiente la mera possibilità di percezione da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, COGNOME, Rv. 273466).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2025.